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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30663/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza impugnata. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce. La prima ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 27 Cost. e all'art. 133 c.p., lamentando una pena di otto anni di reclusione ritenuta sproporzionata rispetto a una contestata attività di spaccio di piccola portata e di dimensioni locali, svolta tramite una presunta 'droga parlata' captata in intercettazioni prive di riscontri, oltre al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Il secondo ricorrente articolava quattro motivi: totale carenza di motivazione rispetto ai motivi d'appello; violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; mancanza di motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, proponendo in realtà una rivalutazione del compendio probatorio e del significato delle intercettazioni, attività preclusa in sede di legittimità, e ha inoltre rilevato la manifesta infondatezza delle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti, alla luce dei precedenti penali e della pericolosità desunta dalle condotte.

Norme richiamate

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come parametro evocato dalla difesa per censurare la sproporzione della pena, ma non ritenuto violato alla luce della congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Usato dalla difesa per contestare la quantificazione della pena; la Corte ritiene corretto il giudizio di merito sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo in presenza di precedenti penali gravi e di assenza di elementi favorevoli.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ribadisce che la valutazione della prova, incluse le intercettazioni, non richiede automaticamente ulteriori riscontri se la motivazione di merito è coerente e logica.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La censura sull'oltre ogni ragionevole dubbio è reputata generica, poiché tale regola è sindacabile in cassazione solo quando si traduca in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura alternativa del compendio probatorio: le censure che mirano a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili se non denunciano specifici travisamenti o manifeste illogicità.
  • Le intercettazioni telefoniche, se inserite in un quadro argomentativo coerente e supportate dall'attività investigativa, possono costituire prova sufficiente della responsabilità senza necessità di riscontri esterni automatici ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile in cassazione solo quando la motivazione della sentenza presenti una manifesta illogicità decisiva; non può essere invocato come formula generale per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla gravità dei precedenti penali e sulla personalità negativamente connotata dell'imputato, in assenza di elementi positivi da valorizzare.
  • La recidiva può essere correttamente applicata quando la nuova condotta criminosa evidenzi una effettiva riprovevolezza e pericolosità sociale dell'autore, soprattutto in presenza di plurimi precedenti e di condotte sintomatiche della persistente inclinazione a delinquere.
  • La pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sulla sua quantificazione risulti mancante o manifestamente illogica; è invece insindacabile la valutazione di merito che reputi congrua la sanzione rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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