Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29225/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento era stato instaurato a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa nei confronti di un indagato per un reato sessuale in danno di due figli minori. Il GIP disponeva l'archiviazione. La persona offesa, dopo aver proposto opposizione, ricorreva per cassazione deducendo l'abnormità sia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia dell'ordinanza di archiviazione, sostenendo che la Procura non avrebbe considerato il contenuto dell'incidente probatorio, in particolare le trascrizioni dell'esame dei due minori, trasmesse all'ufficio requirente solo dopo la redazione della richiesta di archiviazione. La ricorrente affermava che tale omissione integrasse un vizio radicale e comunque non rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 410-bis c.p.p., con conseguente proponibilità del ricorso per abnormità. La Corte rilevava anche che la ricorrente chiedeva, in sostanza, la conversione del ricorso in reclamo ex art. 410-bis c.p.p., ma senza che ricorressero le ipotesi di nullità previste per tale rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la richiesta di archiviazione non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo contestabile mediante opposizione; in quella sede possono essere dedotte le censure sui vizi della richiesta del pubblico ministero, mentre è ricorribile per cassazione solo il provvedimento del giudice nei limiti dell'art. 410-bis c.p.p. Nel caso concreto, il GIP aveva comunque esaminato e valorizzato il contenuto delle trascrizioni tardivamente trasmesse, ritenendole inconcludenti rispetto ai reati denunciati, così escludendo qualsiasi stasi indebita del procedimento idonea a integrare abnormità. Inoltre, non era possibile convertire il ricorso in reclamo ex art. 410-bis c.p.p., mancando e non essendo dedotte le nullità che condizionano l'attivazione di tale rimedio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 609-quinquies c.p.

    Indica il reato sessuale oggetto della denuncia-querela e del procedimento archiviato.

  • art. 410-bis c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione è ammesso solo nei limiti di questo articolo; non è possibile convertire il ricorso in reclamo se non ricorrono le specifiche ipotesi di nullità previste.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'obbligo di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La richiesta di archiviazione del pubblico ministero non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione; le doglianze sui suoi vizi devono essere fatte valere nell'opposizione alla richiesta di archiviazione.
  • Solo l'ordinanza del giudice sulla richiesta di archiviazione può essere portata in cassazione, e soltanto nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 410-bis c.p.p.
  • Non sussiste abnormità del provvedimento di archiviazione quando il giudice abbia comunque esaminato gli atti tardivamente trasmessi e motivato sulla loro irrilevanza o inconcludenza probatoria, poiché manca una stasi indebita del procedimento.
  • Il ricorso per cassazione non può essere convertito in reclamo ex art. 410-bis c.p.p. se non sono dedotte le nullità che costituiscono il presupposto di quel rimedio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.