Cassazione Penale, Sentenza n. 24312/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il divieto di dimora in Campania applicato a Pasqualucci per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). I motivi principali: (i) nullità e vizio di motivazione per la presunta errata individuazione del reato presupposto (art. 512-bis c.p.) e per la mancata prova che le societa' fittiziamente intestate fossero frutto di capitali illeciti; (ii) carenza della prova del dolo o della consapevolezza del Pasqualucci circa l'illiceità dell'operazione (si rilevava anche una telefonata in cui il ricorrente dissuadeva Zeno da movimentazioni indebite); (iii) incompatibilita' tra le fattispecie contestate; (iv) il comportamento contestato non sarebbe idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; (v) mancanza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c) c.p.p. (in particolare assenza di concreto pericolo di reiterazione e inadeguatezza del divieto di dimora rispetto alla finalita' cautelare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di riciclaggio a carico di Pasqualucci, con riferimento alla ricostruzione indiziaria (lunga relazione professionale con Zeno, ruolo di amministratore giudiziario nel 2007, intercettazioni che mostrano consapevolezza e frasi che denotano intento di "ripulire" somme di denaro). La Corte ha altresi' affermato che non e' necessario risolvere definitivamente le questioni relative all'art. 512-bis per la configurazione del riciclaggio e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il dolo specifico per l'art. 512-bis puo' manifestarsi anche prima dell'avvio formale della procedura di prevenzione. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo relativo all'art. 274, lett. c) c.p.p.: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale circa il concreto pericolo di reiterazione e l'idoneita' del divieto di dimora in Campania e ha annullato in parte l'ordinanza, rinviando al Tribunale di Salerno per un nuovo esame limitato a questa questione. In sintesi: confermata la sussistenza di indizi per riciclaggio e la consapevolezza del ricorrente, annullata e rimessa la valutazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura territoriale.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il reato di riciclaggio e' stato ritenuto configurato in relazione all'operazione di apparente commercializzazione del marchio che avrebbe giustificato la disponibilita' di denaro di provenienza illecita. La Corte ha richiamato il principio che il dolo eventuale si realizza quando l'agente ha la concreta possibilita' di rappresentarsi e accettare il rischio della provenienza delittuosa del denaro.
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori/agevolazione di misure di prevenzione)
La Corte ha ritenuto che, pur essendo la questione rilevante, non fosse necessario risolverla definitivamente per la configurazione del reato di riciclaggio; ha inoltre richiamato giurisprudenza secondo cui il dolo specifico per l'art. 512-bis puo' formarsi anche prima dell'avvio formale della procedura di prevenzione, quando vi e' fondato presupposto che essa possa iniziare.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari: pericolo di reiterazione)
La censura sulla mancanza di adeguata motivazione circa il pericolo di reiterazione e l'idoneita' della misura territoriale e' stata accolta: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dato sufficiente conto della concretezza del rischio e della proporzionalita' del divieto di dimora in Campania e ha disposto il rinvio per nuovo esame su questo specifico punto.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
La Corte ha valutato che il giudice del merito ha correttamente individuato un quadro indiziario grave e congruamente motivato; ai giudici di legittimità e' riconosciuto il controllo sulla congruenza logica della motivazione e sulla eventuale manifesta illogicita'.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Le censure di nullita' e vizio di motivazione sono state valutate alla luce del limite della Corte di Cassazione di sindacare solo la mancata o manifestamente illogica motivazione; molte delle deduzioni difensive sono state ritenute censure di merito non capaci di incidere sulla sufficienza della motivazione del tribunale.
Massime di principio
- In impugnazioni contro ordinanze cautelari la Cassazione verifica soprattutto la congruenza logica e la completezza della motivazione: le critiche che si riducono a diversa valutazione degli stessi elementi sono in genere destinate al rigetto.
- Per il reato di riciclaggio il dolo eventuale puo' essere desunto da elementi circostanziali costanti (conoscenza pregressa dell'indagato, ruolo professionale, scambi di conversazioni che mostrano consapevolezza dell'origine illecita e la volonta' di "ripulire").
- Non sempre e' necessario risolvere definitivamente l'esistenza del reato presupposto (es. art. 512-bis) per ritenere configurato il riciclaggio, se l'operazione contestata appare idonea a rendere meno rintracciabile la provenienza illecita del denaro.
- Le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. richiedono motivazione specifica e concreta sul pericolo di reiterazione; la mera conoscenza o rapporto di lunga data con il coindagato o un'unica condotta contestata non sono di per se' sufficienti.
- Le misure che limitano la libertà di movimento (es. divieto di dimora territoriale) devono essere proporzionate e adeguatamente giustificate rispetto alla finalita' cautelare: in mancanza la misura puo' essere annullata e rimessa al giudice di merito per nuova valutazione.
- In difesa, se si contesta la motivazione, conviene indicare puntualmente le lacune logiche o le omissioni probatorie nel testo dell'ordinanza, poiché la Cassazione sindaca solo gli aspetti di manifesta illogicita' o violazione di legge.
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