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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08656/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena concordata per un furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'erronea sussistenza della circostanza aggravante contestata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché il ricorso riguardava proprio l'aggravante e quindi profili non deducibili in tale sede, è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con un motivo non consentito contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha precisato che, in questa specifica sede, il controllo di legittimità è limitato a vizi relativi all'accordo processuale e all'eventuale illegalità della pena, non potendo estendersi alla contestazione dell'aggravante o ad altri profili rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 3, c.p.

    È la norma incriminatrice indicata come base del reato oggetto di condanna, nel testo richiamata unitamente all'aggravante contestata.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    È la circostanza aggravante contestata e oggetto dell'unico motivo di ricorso, ritenuto non deducibile in cassazione nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per la sentenza emessa su concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e, nei limiti dell'illegalità, della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza inammissibile nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo l'ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato in via comparativa per evidenziare che il patteggiamento ha diversa fisionomia rispetto al concordato in appello, con più ampia possibilità di censura nel primo caso.

  • art. 448-bis c.p.p.

    È richiamato per il raffronto tra i rimedi contro la sentenza di patteggiamento e quelli contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., che sono più limitati in quest'ultima ipotesi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità" nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Contro la sentenza pronunciata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha oggetto ristretto: sono deducibili solo vizi relativi alla validità dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Non sono ammissibili, in tale sede, censure che investano motivi rinunciati con il concordato, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la contestazione di circostanze aggravanti, salvo che si traduca in illegalità della pena.
  • L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui la Corte di cassazione può intervenire d'ufficio anche in presenza di ricorso inammissibile, purché l'impugnazione non sia tardiva.
  • Il concordato in appello ha una portata più limitata rispetto al patteggiamento: la rinuncia ai motivi di impugnazione restringe l'area dei controlli di legittimità rispetto a quella propria dell'art. 444 c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, seguono automaticamente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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