Cassazione Penale, Ordinanza n. 20155/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ordinanza non decide sul merito dei ricorsi penali, ma interviene in un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente sentenza della Cassazione del 9 aprile 2025 nel procedimento a carico di più imputati. In quella decisione erano stati dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 febbraio 2024, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità e alla rifusione delle spese della parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Si è rilevato però che nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza mancava la statuizione prevista dall'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002, cioè la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile con pagamento in favore dello Stato. La Corte ha quindi ritenuto che l'omissione integrasse un errore materiale correggibile ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p., senza nullità né modifica essenziale della decisione. La correzione disposta sostituisce la formula sulle spese della parte civile con quella che prevede la liquidazione da parte della Corte d'appello di Palermo mediante separato decreto ex artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato ex art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza pubblica del 9 aprile 2025, nel procedimento a carico di più imputati. La correzione riguarda la statuizione sulle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da intendere nel senso che la relativa liquidazione sarà effettuata dalla Corte d'appello di Palermo con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato ex art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002. Non vi è una nuova decisione sul merito dei ricorsi, ma soltanto la rettifica del dispositivo precedente.
Norme richiamate
art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che, quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese va disposta con pagamento in favore dello Stato.
Consente di correggere l'errore materiale della decisione quando l'errore non determina nullità né modifica essenziale del provvedimento.
artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regolano la liquidazione delle spese del patrocinio a spese dello Stato mediante separato decreto di pagamento.
Massime di principio
- L'omissione della statuizione sulle spese di lite dovute alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato integra un errore materiale emendabile, quando la correzione non incide sulla sostanza della decisione.
- Nel caso di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese processuali deve essere disposta con pagamento in favore dello Stato e non direttamente alla parte.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per adeguare il dispositivo alla disciplina sulle spese processuali senza riaprire il merito del giudizio di legittimità.
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