Cassazione Civile, Ordinanza n. 03544/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto già ammesso a interloquire nel passivo fallimentare aveva presentato, in sede tardiva ex art. 101 l. fall., una domanda di ammissione al passivo di un credito di euro 175.000 a titolo di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 l. fall. contro il rigetto del giudice delegato, ritenendo che sul credito si fosse formato giudicato endofallimentare, poiché la medesima domanda era stata già presentata tempestivamente e respinta in sede di esecutività dello stato passivo del 21.7.2015, senza successiva opposizione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 96, 98 e 113-bis l. fall., sostenendo che la domanda tardiva si fondava su un fatto nuovo, ossia la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, divenuta definitiva solo nel 2016; perciò il credito sarebbe sorto solo in pendenza della procedura e il precedente rigetto non avrebbe avuto valore di accertamento negativo definitivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che la domanda tardiva aveva lo stesso petitum e la stessa causa petendi della domanda tempestiva, sempre basata sull’illegittimità del licenziamento. Il credito non era sorto soltanto con la sentenza che aveva accertato tale illegittimità, ma era già esistente come credito subordinato nell’an a quell’accertamento. Poiché il ricorrente aveva in precedenza chiesto l’ammissione con riserva e non aveva proposto opposizione contro il rigetto inserito nel decreto di esecutività dello stato passivo, quel rigetto era divenuto definitivo e coperto da giudicato endofallimentare, con conseguente preclusione alla riproposizione della medesima domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul rigetto non opposto della precedente domanda di ammissione al passivo
richiamato in relazione alla domanda di ammissione con riserva di un credito subordinato all’accertamento di un fatto costitutivo futuro o non ancora definitivo
richiamato per la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e per la preclusione derivante dalla mancata opposizione al rigetto
richiamato quale base della domanda tardiva di insinuazione al passivo
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul giudicato e sull’opposizione allo stato passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se una domanda di ammissione al passivo è già stata proposta tempestivamente e respinta nel decreto di esecutività dello stato passivo, la mancata opposizione determina il formarsi del giudicato endofallimentare, che preclude la riproposizione della stessa pretesa in sede tardiva.
- La domanda tardiva non può essere considerata nuova quando riproduce lo stesso petitum e la stessa causa petendi della domanda tempestiva: la sopravvenienza di un successivo accertamento giudiziale del fatto costitutivo non fa sorgere ex novo il credito, se esso era già dedotto come credito subordinato all’esito di quell’accertamento.
- L’ammissione con riserva è lo strumento coerente per insinuare un credito la cui esistenza dipenda dall’accertamento di un fatto o di un titolo ancora sub iudice; una volta definita negativamente la domanda e mancata l’opposizione, non è consentito aggirare la preclusione mediante una nuova insinuazione tardiva identica nella sostanza.
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