Cassazione Penale, Sentenza n. 43670/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per plurimi reati di truffa (art. 640 c.p. con concorso di persone, artt. 110, 81, comma 2) e aveva ritenuto la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Le censure principali erano: 1) nullità della sentenza di primo grado per totale mancanza di motivazione, con violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 lett. e) c.p.p., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, e conseguente pregiudizio del diritto di impugnazione; 2) violazione di legge e omessa motivazione rispetto al concorso nei reati (artt. 110 e 42 c.p.), in particolare mancata indicazione degli elementi che dimostrassero l'apporto causale e la volontà cosciente del ricorrente nella commissione delle truffe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la distinzione tra i casi tassativi di nullità di cui all'art. 604 c.p.p. e il potere-dovere del giudice d'appello ex art. 605 c.p.p. di decidere nel merito e, se del caso, integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado; dunque la presunta mancanza di motivazione del Tribunale non costituiva causa di nullità onde imporre la regressione al primo grado. Sulla questione del concorso e della motivazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e coerente: sono stati valorizzati i riscontri testimoniali (persone offese Massi e Stulin) e documentali (versamenti su carta Postepay intestata al prevenuto, ottenuta poco prima), nonché la contraddittorietà e mancanza di riscontri della versione difensiva sullo smarrimento della carta. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che non è censurabile l'omesso esame di ogni questione se dal contesto emerge che certe questioni sono state implicitamente rigettate. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una ammenda di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ex art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato di truffa applicata ai fatti; la sentenza ha ritenuto provata la truffa sulla base di dichiarazioni testimoniali e riscontri documentali.
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'apporto del ricorrente al concorso sulla base degli elementi probatori esaminati in appello.
Determinazione della pena in caso di concorso; invocata dal ricorrente ma la Corte ha considerato che la motivazione dava conto della responsabilità e della recidiva.
Norma sulla recidiva ritenuta applicabile dai giudici di merito e confermata implicitamente dalla Cassazione nel rigetto del ricorso.
Elenca i casi tassativi di nullità che impongono la trasmissione al giudice di primo grado; la Corte ha affermato che l'omessa motivazione non rientra tra tali ipotesi.
Attribuisce al giudice d'appello il potere di decidere nel merito e di integrare la motivazione mancante; norma chiave per la decisione di ammissibilità del ricorso.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità (fra cui condanna alle spese e ammenda per motivi manifestamente infondati); norma applicata per condannare il ricorrente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita nella censura sulla presunta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha però ritenuto non sussistente la nullità per le ragioni esposte su art. 604/605 c.p.p.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata dal ricorrente con riguardo alle formalità del giudizio; la Corte ha ritenuto però che la motivazione sia stata integrata correttamente in appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'integrazione motivazionale in appello non abbia leso tale diritto.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente relativo al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'intervento del giudice d'appello che integra la motivazione, in quanto garantisce la devoluzione piena della cognizione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come riferimento procedurale per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; indica modalità di trattazione del ricorso durante il periodo emergenziale.
Giurisprudenza S.U. n. 3287 del 27/11/2008 e altre sezioni citate
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'omessa motivazione della sentenza di primo grado non rientra nelle nullità tassative e può essere integrata dal giudice d'appello, il quale deve decidere nel merito.
Massime di principio
- La mancanza totale di motivazione nella sentenza di primo grado non determina automaticamente la nullità e la retrocessione del procedimento al primo grado: l'art. 604 c.p.p. elenca ipotesi tassative di nullità e l'omessa motivazione non è tra esse.
- Il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 605 c.p.p., ha il potere/dovere di decidere nel merito e può integrare la motivazione mancante della sentenza impugnata; ciò non viola di per sé il diritto di difesa, data la natura devolutiva del secondo grado.
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito o sostituire la ricostruzione fattuale dei giudici di merito salvo errori di diritto evidenti: le censure che sono essenzialmente ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o violazioni delle norme processuali tassative; il semplice disaccordo sulla valutazione delle prove non è sufficiente in Cassazione.
- Se la motivazione di appello espone in modo logico e coerente gli elementi ritenuti decisivi (es. dichiarazioni delle persone offese, riscontri documentali come versamenti su carte intestate), la Corte di legittimità tende a ritenere congrua la valutazione probatoria.
- Le censure manifestamente infondate possono essere sanzionate con condanna alle spese e ammenda ex art. 606 c.p.p.; quindi è prudente valutare la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.
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