Cassazione Penale, Sentenza n. 36039/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Veronica Hudorovich tramite difensore: 1) inosservanza/erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati di furto (artt. 110, 624, 625 c.p.) alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha reso tali delitti procedibili a querela, deducendo la mancanza della querela; 2) denuncia di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica riguardo alla sua responsabilità, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo e sostenendo di essere stata mera ospite dell'immobile e non consapevole della natura illecita della fornitura di gas.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai capi 1), 2) e 4) (reati di furto) perché, a seguito della modifica normativa, quei delitti sono procedibili a querela e in atti non risulta la querela; ha invece dichiarato infondato il motivo relativo al capo 3) (ricettazione) confermando la responsabilità per la ricettazione del contatore provento di furto. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per la rideterminazione della pena in relazione al solo reato residuo (capo 3). Per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La Corte ha ritenuto che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022, il delitto di furto è diventato di regola procedibile a querela della persona offesa; pertanto, se non è stata presentata querela, l'azione penale non può proseguire
art. 625 cod. pen. (aggravanti del furto), primo comma, n. 2 e n.7
La circostanza aggravante (violenza sulle cose / furto su beni destinati a pubblico servizio) può incidere sulla procedibilità: se l'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio non è contestata in modo chiaro nell'imputazione, non si può assumere la procedibilità d'ufficio
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Norma richiamata per la contestazione in concorso delle condotte, utilizzata nella ricostruzione delle responsabilità congiunte degli imputati
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha confermato che la ricettazione del contatore rubato è provata: gli elementi fattuali hanno dimostrato la consapevolezza della provenienza illecita e l'intenzione di fruire illegalmente della fornitura
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di riforma che ha reso, di regola, il reato di furto procedibile a querela; la Corte l'ha applicata retroattivamente (a favore dell'imputata) quando il fatto è anteriore all'entrata in vigore
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Disposizione transitoria applicata dalla Corte: per i reati diventati procedibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma procedurale richiamata per inquadrare le censure dedotte (lett. b) inosservanza della legge penale; lett. e) vizio di motivazione) esaminate dalla Corte
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022, i furti che non siano espressamente qualificati nell'imputazione come commessi su beni destinati a pubblico servizio o con altra circostanza che mantenga la procedibilità d'ufficio sono procedibili a querela: in assenza della querela l'azione penale deve essere dichiarata non iniziabile o si deve pronunciare sentenza di non doversi procedere.
- Se l'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio (es. furto su beni destinati a pubblico servizio) non è contestata in modo chiaro e specifico nell'imputazione, non è lecito ritenere sussistente tale aggravante in fase di giudizio; la sua mancanza incide sulla procedibilità.
- Le norme che incidono sulle condizioni di procedibilità, se più favorevoli all'imputato, possono trovare applicazione retroattiva anche per fatti anteriori all'entrata in vigore; occorre verificare i termini per la presentazione della querela secondo le disposizioni transitorie.
- La declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per i reati interessati; ciò non impedisce che reati autonomi (es. ricettazione) fondati su elementi probatori distinti possano sopravvivere alla declaratoria, con necessità di ricalcolo della pena.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione la Corte di Cassazione verifica la presenza di una motivazione logica e congrua sui punti decisivi (es. elemento soggettivo): per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che la motivazione manca su questioni rilevanti o sia manifestamente illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35982/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35983/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36037/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →