Cassazione Civile, Ordinanza n. 38592/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori di risanamento eseguiti nell'appartamento della ricorrente, ritenuti non conformi alle regole dell'arte e da cui sarebbero derivate infiltrazioni nel vicino immobile. La ricorrente aveva poi rimborsato al vicino una somma di euro 14.000 per i danni subiti da quest'ultimo e chiedeva che il professionista fosse condannato a tenerla indenne. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché i giudici avevano ritenuto che l'attività svolta dall'ingegnere fosse frutto di mera cortesia, in assenza di un corrispettivo o di una penale, e quindi senza un vero vincolo obbligatorio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la mancanza di un compenso pattuito non esclude la responsabilità del professionista e che i documenti prodotti dimostravano comunque l'assunzione di una responsabilità professionale per l'esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'assenza di un corrispettivo pattuito non basta, di per sé, a escludere l'esistenza di un rapporto contrattuale di opera professionale, potendo le parti convenire anche la gratuità della prestazione. Ha inoltre precisato che, ove si escludesse il rapporto contrattuale, resterebbe comunque configurabile la responsabilità aquiliana del professionista ex art. 2043 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'appello alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è il parametro processuale utilizzato per censurare in cassazione l'errore di diritto commesso dai giudici di merito
obbligazione contrattuale ex art. 2222 cod. civ.
richiamato dalla Corte d'appello come base della pretesa contrattuale dedotta in giudizio
tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo
la Corte di cassazione osserva che il compenso è elemento normale del contratto d'opera, ma non indefettibile, potendo la prestazione essere resa anche gratuitamente
un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità
anche se si escludesse il rapporto contrattuale, la condotta del professionista può integrare responsabilità extracontrattuale per fatto illecito
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.
norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel contratto d'opera professionale la pattuizione di gratuità è ammissibile: la mancanza di un corrispettivo non esclude automaticamente l'esistenza di un obbligo giuridico.
- La qualificazione del rapporto non può essere desunta in modo decisivo dalla sola assenza di compenso o di penale, dovendo il giudice valutare complessivamente gli elementi di fatto e i documenti che attestano l'assunzione dell'incarico.
- Se un'attività professionale ha causato danni a terzi o al committente, l'eventuale esclusione del vincolo contrattuale non elimina di per sé la responsabilità del professionista, potendo ricorrere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Come è indicizzato
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