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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05591/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, censurando in sostanza il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, sostenendo che vi fossero elementi tali da giustificare la concessione della diminuente. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, e che il diniego delle attenuanti era fondato sul difetto di elementi positivamente valorizzabili. È stato inoltre osservato che tale valutazione non era incompatibile con l'esclusione della recidiva, trattandosi di piani valutativi diversi.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; è legittimo il diniego quando manchino elementi o circostanze di segno positivo apprezzabili ai fini del giudizio di meritevolezza.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    La modifica normativa richiamata ha inciso sui presupposti di concessione delle attenuanti generiche, rendendo non sufficiente la sola incensuratezza.

  • L. 24 luglio 2008, n. 125

    Norma di conversione che ha confermato la modifica dell'art. 62-bis c.p. richiamata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure meramente volte a sollecitare una nuova valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza che sia necessario un autonomo giudizio negativo su specifici fattori ostativi.
  • Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
  • L'esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche appartengono a piani valutativi diversi e non sono logicamente incompatibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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