Cassazione Civile, Ordinanza n. 16255/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della conciliazione intervenuta tra le parti sulla lite relativa all'avviso di accertamento e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Precisa inoltre che, in caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito del contribuente ai fini Irpef e Irap, contestandogli la residenza all'estero e imputandogli redditi formalmente realizzati da una società statunitense ritenuta mero soggetto interposto. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto solo parzialmente il ricorso, confermando in linea di principio la pretesa fiscale ma riducendo l'accertamento al 20% dei redditi contestati. Dopo un primo e un secondo passaggio in Cassazione, con annullamento con rinvio disposto con ordinanza n. 20140/2021, la causa è stata riassunta e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello del contribuente. Avverso tale ultima sentenza il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto di avere conciliato la controversia e che il contribuente aveva pagato la somma concordata.
Norme richiamate
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere quando risulti la definizione conciliativa della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non si applica nell'ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario, le parti definiscono conciliativamente la controversia oggetto dell'impugnazione e il pagamento pattuito viene eseguito, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta, in difetto di diverse statuizioni concordate, la compensazione delle spese di lite se così convenuto tra le parti o ritenuto opportuno dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la sopravvenienza estintiva o l'inammissibilità si verificano dopo la proposizione del ricorso per cassazione, in mancanza dei presupposti applicativi della previsione normativa richiamata.
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