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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16255/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della conciliazione intervenuta tra le parti sulla lite relativa all'avviso di accertamento e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Precisa inoltre che, in caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito del contribuente ai fini Irpef e Irap, contestandogli la residenza all'estero e imputandogli redditi formalmente realizzati da una società statunitense ritenuta mero soggetto interposto. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto solo parzialmente il ricorso, confermando in linea di principio la pretesa fiscale ma riducendo l'accertamento al 20% dei redditi contestati. Dopo un primo e un secondo passaggio in Cassazione, con annullamento con rinvio disposto con ordinanza n. 20140/2021, la causa è stata riassunta e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello del contribuente. Avverso tale ultima sentenza il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto di avere conciliato la controversia e che il contribuente aveva pagato la somma concordata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel processo tributario, le parti definiscono conciliativamente la controversia oggetto dell'impugnazione e il pagamento pattuito viene eseguito, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta, in difetto di diverse statuizioni concordate, la compensazione delle spese di lite se così convenuto tra le parti o ritenuto opportuno dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la sopravvenienza estintiva o l'inammissibilità si verificano dopo la proposizione del ricorso per cassazione, in mancanza dei presupposti applicativi della previsione normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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