Cassazione Penale, Sentenza n. 13010/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruggi, liquidatore della "Costruzioni Generali s.r.l.", impugna la sentenza di appello che lo aveva ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Contesta l'applicazione dell'art. 216 legge fallimentare e la motivazione ritenuta illogica: sostiene di non aver mai ricevuto la contabilità dall'amministratore (assenza di verbale di consegna), quindi la condotta non sarebbe riconducibile alla bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico ma eventualmente a forma semplice; contesta altresì la qualificazione della condotta distrattiva (pagamento della fattura n. 4 per euro 5.040,00) e la valutazione del dolo, sostenendo che la corte ha fatto supposizioni non contestate in imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma le decisioni dei giudici di merito. Ritiene provata la sottrazione/omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili (fattispecie che richiede dolo specifico) e ritiene che il liquidatore avesse l'obbligo, ai sensi dell'art. 2487-bis c.c., di ricevere o comunque istituire e tenere la contabilità; non è idonea a scusarlo la mancata consegna da parte dell'amministratore. Quanto alla distrazione di circa 5.000 euro, la Cassazione conferma l'integrazione del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione (dolo generico sufficiente in questo caso) perché mancano prove documentali di spettanza e congruità del compenso. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
"allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto"
La norma contempla due ipotesi alternative: (a) sottrazione/distruzione/omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico; (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari, che presuppone l'esame di libri rinvenuti e richiede il dolo generico.
Il liquidatore ha il dovere di ricevere in consegna i libri sociali dall'amministratore e, in mancanza di consegna, deve provvedere all'istituzione/tenuta delle scritture contabili; non può giustificarsi con la mancata consegna da parte dell'amministratore.
Il liquidatore è gravato degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori, ivi compreso il dovere di ordinata tenuta della contabilità e redazione dei bilanci, a partire dal bilancio iniziale di liquidazione.
Obbligo di conservazione degli originali dei documenti a sostegno di ogni affare (fra cui le fatture); l'omessa conservazione rientra tra le ipotesi riconducibili alla bancarotta.
Obbligo di depositare il bilancio annuale di liquidazione e relative informazioni (che consentono la trasparenza dell'attività di liquidazione); la mancata osservanza rende sconosciuta l'attività svolta dal liquidatore e può integrare profili di antigiuridicità.
In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze processuali: condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da colpa nel ricorso, pagamento in favore della cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di revisione in Cassazione ai motivi dedotti nei termini e nei limiti previsti; qui il ricorso era articolato entro i limiti di tale norma.
Massime di principio
- Il liquidatore ha un obbligo attivo di acquisire, ricevere o, se necessario, istituire e tenere le scritture contabili: non può esimersi invocando la mancata consegna da parte dell'amministratore.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere le due ipotesi dell'art. 216: la sottrazione/distruzione/omessa tenuta richiede dolo specifico (scopo di pregiudizio ai creditori o profitto ingiusto), mentre la tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione può richiedere solo dolo generico.
- La distrazione di somme dal patrimonio sociale (prelievi o pagamenti a favore del liquidatore/amministratore) senza delibera, documentazione o prova di spettanza e congruità è valutata come bancarotta patrimoniale per distrazione; il momento temporale rispetto alla crisi/fallimento e le prove bancarie sono elementi decisivi.
- La produzione tardiva di documenti (es. fatture prodotte solo in giudizio) è generalmente debole come giustificazione: è necessario provare la spettanza del compenso e la regolarità formale (delibere, criteri di determinazione, congruità).
- Nell'impugnazione in Cassazione è importante articolare criticamente argomentazioni nuove e documentate; se la Corte d'appello condivide e integra compiutamente la motivazione di primo grado, le due decisioni possono essere considerate un unicum e rendere più difficile il successo del ricorso.
- Per la difesa del liquidatore in situazioni analoghe: conservare e produrre evidence formali di consegna/ritiro dei libri, verbali, delibere su compensi, bilanci di liquidazione e documentazione bancaria che giustifichi i movimenti è fondamentale per evitare qualificazioni penali.
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