Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 291/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202503488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 marzo 2024. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi domandato l'erogazione della Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in quanto la sentenza del Tribunale di Milano risultava passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'avvenuto adempimento, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per un totale di 2.000 euro. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 120 giorni per l'esecuzione. Il commissario potrà adottare gli atti finanziari necessari, anche tramite funzionario delegato, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario risulta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e costituisce quindi titolo giudiziale eseguibile in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce presupposto temporale per procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia integralmente adempiuto all'obbligo posto a suo carico.
  • Per procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore.
  • In sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.