Cassazione Civile, Ordinanza n. 14240/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta al riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione all'amianto. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970; in sede di rinvio, la Corte d'appello ha invece ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS, ma ha rigettato nel merito la pretesa per difetto di prova dell'esposizione decennale all'agente morbigeno e della concreta rischiosità dell'ambiente di lavoro, valorizzando anche una precedente declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale ex art. 208 c.p.c. non tempestivamente censurata né revocata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo eccessivo al dato formale della decadenza dalla prova testimoniale, senza considerare che tale decadenza non era stata menzionata nella sentenza di primo grado e che in altro giudizio di appello erano stati ammessi gli stessi testi sul medesimo capitolato, con acquisizione di elementi istruttori utili anche alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mirasse in realtà a contestare il modo in cui la Corte d'appello aveva valutato e inferito conseguenze da una questione processuale e da argomentazioni difensive, e non l'omesso esame di un preciso fatto storico-naturalistico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'eccezione di inammissibilità originariamente accolta in primo grado; la sentenza di legittimità non si sofferma sulla sua portata sostanziale, limitandosi a registrare che la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
è il parametro dell'ulteriore importo da versare in presenza dei presupposti indicati dal comma 1 quater.
decadenza dalla prova testimoniale
la decadenza dalla prova testimoniale, se non tempestivamente revocata o specificamente censurata, è stata considerata dal giudice di merito come ostativa alla valorizzazione di quella prova per la posizione della parte interessata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il vizio è denunciabile solo per l'omesso esame di un preciso fatto storico, non per questioni, argomentazioni o contestazioni sul ragionamento decisorio.
richiamato solo per dare conto della trattazione camerale e della comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia trascurato un fatto storico preciso, controverso e decisivo; non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove, le argomentazioni difensive o il percorso logico seguito dal giudice.
- La mera contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato una preclusione processuale o ha tratto conseguenze da una decadenza istruttoria non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- In presenza di una declaratoria di decadenza dalla prova non tempestivamente impugnata o revocata, la parte non può dolersi in cassazione del mancato utilizzo di quella prova come se si trattasse dell'omissione di un fatto storico decisivo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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