Cassazione Penale, Ordinanza n. 19018/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo non emergono i dettagli fattuali della condotta contestata, se non che la Corte distrettuale aveva già ricostruito la vicenda in modo dettagliato sulla base del compendio probatorio. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e meramente reiterativi di argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza specifiche censure alla ricostruzione del fatto o alla valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso era generico e riproponeva questioni già vagliate e correttamente respinte dalla Corte di appello, la quale aveva fornito una ricostruzione dettagliata e non illogica della vicenda sulla base delle prove. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indica il delitto contestato, ossia la resistenza a pubblico ufficiale.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata abbia ricostruito i fatti in modo dettagliato e con argomentazione congrua e non illogica, fondata sul dato probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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