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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19018/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo non emergono i dettagli fattuali della condotta contestata, se non che la Corte distrettuale aveva già ricostruito la vicenda in modo dettagliato sulla base del compendio probatorio. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e meramente reiterativi di argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza specifiche censure alla ricostruzione del fatto o alla valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso era generico e riproponeva questioni già vagliate e correttamente respinte dalla Corte di appello, la quale aveva fornito una ricostruzione dettagliata e non illogica della vicenda sulla base delle prove. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indica il delitto contestato, ossia la resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata abbia ricostruito i fatti in modo dettagliato e con argomentazione congrua e non illogica, fondata sul dato probatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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