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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37513/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società per il pagamento di compensi professionali relativi alla redazione di un progetto di divisione. La società propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che l'incarico non fosse stato conferito al professionista ricorrente ma al padre di quest'ultimo, e che comunque non vi fosse prova di un incarico affidato a uno studio associato di cui il ricorrente facesse parte. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto; la decisione fu confermata in appello. In Cassazione il professionista dedusse tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione di documenti che, a suo dire, dimostravano che l'incarico era stato affidato a lui; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che dagli atti risultava l'esistenza di un'associazione professionale tra lui e il padre e che l'incarico era stato affidato allo studio associato, con conseguente diritto al compenso; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato che le attività svolte nel 2007 non coincidevano con quelle eseguite nel 2005 dal padre, sicché vi sarebbe stato titolo per un autonomo compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo логico e coerente nel senso che l'incarico era stato conferito personalmente al padre del ricorrente, che il progetto era stato consegnato nel 2005 quando il padre era in vita e che l'elaborato del 2007 era solo una riproduzione di quello originario, priva di autonoma rilevanza ai fini del compenso. È stata inoltre applicata la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. rispetto al vizio di omesso esame del fatto decisivo, essendo la decisione di appello conforme a quella di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non può essere invocata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo quando il giudice non applichi il prudente apprezzamento o disattenda una specifica regola legale di valutazione della prova; non consente di censurare direttamente le conclusioni tratte dal materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è il veicolo corretto per contestare la valutazione del merito probatorio quando si deduce in realtà un errore di fatto o di apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale residuo può riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del testo riformulato dalla legge del 2012; nella specie, il fatto dedotto risultava comunque esaminato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Può sorreggere la censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. solo nei casi in cui il giudice abbia disatteso un criterio legale di valutazione della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude il vizio di omesso esame del fatto decisivo quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle questioni di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta inammissibilità.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale in presenza di manifesta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la loro violazione è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte o abbia attribuito a una prova un valore in contrasto con una regola legale di valutazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, purché non già scrutinato dalla sentenza impugnata.
  • Quando la corte di merito accerti che l'incarico professionale è stato conferito a un determinato soggetto e che l'elaborato successivo è mera riproduzione di quello originario, non sorge un autonomo diritto al compenso per la sola successiva rielaborazione formale, se non risulta un nuovo incarico distinto.
  • Se la sentenza d'appello conferma integralmente l'accertamento di fatto del primo giudice, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa dall'art. 348-ter c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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