Cassazione Penale, Ordinanza n. 36808/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23 gennaio 2025, che li aveva ritenuti responsabili di occupazione abusiva di immobile in concorso. Con il primo motivo hanno censurato la motivazione sulla responsabilità e, in particolare, il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che l'occupazione sarebbe stata giustificata dall'esigenza di tutelare un diritto fondamentale di abitazione. Con il secondo motivo hanno contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e ha evidenziato che la Corte territoriale aveva escluso in modo congruo sia lo stato di necessità, per mancanza di un pericolo attuale, inevitabile e documentato, sia la particolare tenuità del fatto, perché la condotta di occupazione abusiva non era cessata, sia l'attenuante del danno lieve, in ragione delle modalità dell'azione e della durata del pregiudizio arrecato ai diritti dei terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure che miravano a una diversa lettura dei fatti e ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era immune da vizi: correttamente era stata esclusa la scriminante dello stato di necessità per assenza di prova di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile; correttamente era stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché l'occupazione abusiva era ancora in corso; correttamente era stata esclusa l'attenuante del danno di speciale tenuità, perché il pregiudizio arrecato non era lievissimo e aveva inciso su diritti di terzi per un periodo non breve. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per descrivere il concorso di persone nel reato contestato agli imputati
norma incriminatrice relativa all'invasione o occupazione arbitraria di terreni o edifici; la sentenza la riferisce alla condotta di occupazione abusiva dell'immobile
richiamato nel capo d'imputazione insieme agli artt. 110 e 633 c.p.
la scriminante dello stato di necessità è esclusa perché mancavano un pericolo attuale e non altrimenti evitabile e una documentazione idonea a provarlo
la causa di non punibilità è negata perché la condotta di occupazione abusiva non era cessata
l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo; nel caso concreto è stata esclusa per modalità dell'azione e durata del danno
non espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La scriminante dello stato di necessità può operare anche in relazione all'illecita occupazione di immobile solo se sussistono, per tutto il tempo della condotta, un pericolo attuale e inevitabile per un danno grave alla persona e l'assoluta necessità dell'azione; il mero richiamo a esigenze abitative non basta.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con una condotta illecita ancora in corso al momento della decisione, quando difetti la cessazione dell'offesa.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio oggettivamente lievissimo, valutato non solo in base al valore economico del bene o della cosa, ma anche agli ulteriori effetti dannosi prodotti sulla persona offesa o sui terzi coinvolti.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte e disattese nei gradi di merito non sono deducibili in cassazione quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
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