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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20169/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva confermato la decisione favorevole al detenuto Longo, consentendogli di acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale nonostante il regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis. L'Amministrazione contestava che la materia rientra nelle potestà organizzative e di sicurezza dell'amministrazione penitenziaria e che il divieto è giustificato dalle norme e dalle circolari che limitano l'uso di tali dispositivi per ragioni di lavoro, studio o consultazione giudiziaria, nonché dalle esigenze specifiche di sicurezza del regime 41-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, pur non escludendo in astratto l'uso ricreativo dei CD, il giudice di merito deve valutare il bilanciamento tra il diritto al trattamento (ascolto di musica) e le esigenze di sicurezza e organizzazione carceraria imposte dal regime 41-bis, verificando se l'autorizzazione comporterebbe adempimenti non ragionevolmente esigibili dall'Amministrazione. La Corte ha fatto rilevare che il Tribunale non ha adeguatamente considerato l'onere organizzativo e le concrete misure di sicurezza necessarie per impedire manomissioni e flussi comunicativi illeciti.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario - art. 35-bis

    Richiamato dal Ministero tra le norme d'insieme: la Corte non lo interpreta specificamente ma lo inserisce nel quadro normativo rilevante per il bilanciamento tra trattamento e sicurezza

  • Ordinamento penitenziario - art. 41-bis

    Norma che legittima misure speciali per impedire comunicazioni con l'esterno; la Corte ritiene che giustifichi restrizioni sui dispositivi purché la direzione d'istituto dimostri la ragionevolezza delle misure e l'impraticabilità degli adempimenti necessari per permetterne l'uso

  • Ordinamento penitenziario - art. 69

    art. 69 Ord. pen., in particolare il comma 6, lett. b)

    Richiamato dal Ministero per sostenere che la materia è di regolazione amministrativa e non sempre giustiziabile; la Corte però ammette il sindacato giudiziale purché non invada valutazioni tecniche organizzative insindacabili

  • Regolamento esecuzione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) - art. 40

    art. 40 Reg. es. Ord. pen. (d.P.R. 30/6/2000, n. 230)

    Prevede limitazioni all'uso di lettori CD per lavoro o studio; la Corte osserva che tali previsioni non impongono un divieto assoluto all'uso ricreativo ma vanno bilanciate con esigenze di sicurezza e organizzazione

  • Regolamento esecuzione Ord. pen. - art. 14

    art. 14 reg. es. Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma generale di regolazione: la Corte valuta che disposizioni regolamentari e circolari possono giustificare limitazioni specifiche per i reparti 41-bis

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 - art. 14.1

    Circolare dipartimentale 2/10/2017, art. 14.1

    Disciplina specifica per reparti 41-bis che limita l'uso ai televisori e apparecchi radio forniti dall'Amministrazione e consente lettori digitali solo per esigenze giudiziarie o di studio; la Corte ne riconosce rilievo a favore delle esigenze di sicurezza

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso; utilizzata procedimentalmente nella esposizione

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto al trattamento (incluso l'ascolto di musica) non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza e organizzazione carceraria, specialmente in regime 41-bis
  • Le norme regolamentari che limitano l'uso di dispositivi tecnologici non costituiscono necessariamente un divieto assoluto all'uso ricreativo dei CD, ma autorizzano l'Amministrazione a imporre restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza
  • La direzione dell'istituto può vietare l'ingresso o l'uso di determinati dispositivi se dimostra che le misure necessarie per garantirne la sicurezza comporterebbero oneri organizzativi e risorse non ragionevolmente esigibili
  • Il giudice di sorveglianza può sindacare le scelte amministrative ma deve valutare concretamente la proporzionalità del divieto, tenendo conto della fattibilità tecnica e delle risorse richieste per le verifiche e le misure di sicurezza
  • In situazioni simili è raccomandabile applicare una valutazione individualizzata: verificare se il dispositivo può essere messo in sicurezza tramite protocolli praticabili e, in caso contrario, motivare adeguatamente il divieto con riferimento a rischi concreti
  • Segni distintivi come il contrassegno SIAE da soli non escludono il rischio di veicolazione di contenuti o messaggi illeciti; le autorità devono valutare il contenuto e le modalità di controllo in concreto
  • Quando l'Amministrazione introduce divieti basati su esigenze di sicurezza, la documentazione e la descrizione degli oneri organizzativi facilitano la valutazione giurisdizionale della legittimità della misura

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