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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6551/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava la mancata fatturazione e il mancato tempestivo versamento dell'IVA connessi a tre operazioni immobiliari (tre permute/cession i): 1) cessione con Noce Costruzioni s.r.l. (rogito 22/04/2009) per la quale l'IVA di €90.000 non sarebbe stata versata nell'esercizio 2009 ma solo successivamente con fatture emesse nel 2011-2012; 2) permuta con Anna Fagotti e Custode Gambacorta (preliminare 31/03/2009) dove il terreno (valore €250.000) è stato formalmente venduto il 07/09/2010 con prezzo dichiarato inferiore e la differenza corrisposta successivamente, con l'Amministrazione che riteneva dovuta IVA sull'acconto/prezzo alla data del trasferimento del terreno; 3) permuta con i Taccucci (preliminare 12/11/2008) in cui fu versato un acconto di €120.000 il 29/01/2010 al momento del trasferimento del terreno (rogito 15/01/2010) e l'IVA è stata invece fatturata e versata solo nel 2012. L'AE deduceva che, ai fini IVA, si trattava di permute soggette a tassazione separata per ciascuna delle singole prestazioni/cessioni e che gli acconti/versamenti avrebbero dovuto essere fatturati e assoggettati a IVA nell'esercizio di competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che: a) la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello sul caso Noce: l'AE non aveva introdotto nuovi fatti ma insisteva sulla ripresa dell'IVA già contestata e forniva replica alle affermazioni del contribuente; b) la permuta rileva ai fini IVA ex art. 11 DPR n.633/1972 e va considerata come pluralità di operazioni autonome: la mancata emissione della fattura nel periodo d'imposta comporta l'omesso versamento dell'IVA in tale esercizio e l'emissione tardiva non sana la violazione (potendo ricorrere, se del caso, istanze di rimborso per pagamenti effettuati in ritardo); c) con riferimento alle permute FG e Taccucci, gli acconti/assegni costituiscono parziale esecuzione della prestazione dei cessionari e dovevano essere fatturati e assoggettati a IVA nell'esercizio in cui sono stati resi (2010), indipendentemente dal fatto che gli immobili fossero ancora in costruzione o che le parti abbiano poi formalizzato distinte vendite. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte ha disposto anche la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 11

    «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate»

    La permuta va considerata, ai fini IVA, come pluralità di operazioni autonome; ciascuna componente è soggetta a IVA separatamente e l'imposta è dovuta nel momento in cui si realizza la singola cessione o prestazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57

    Richiamato con riferimento all'ammissibilità dell'appello dell'Amministrazione: la decisione della CTR di dichiarare inammissibile l'appello è stata censurata perché l'AE non aveva introdotto fatti nuovi ma replicato alla difesa del contribuente.

  • d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 6

    Stabilisce i momenti di effettuazione delle cessioni (per immobili nel momento della stipula), utile per determinare l'esercizio di competenza ai fini IVA; la Corte lo utilizza per precisare quando l'IVA diviene dovuta.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 14

    Citato nei motivi di ricorso in relazione alla determinazione della base imponibile e del corretto regime IVA nelle permute; la Corte applica i principi connessi alla qualificazione della permuta e alla imponibilità delle singole componenti.

  • cod. civ. art. 1552

    Riferimento alla nozione civilistica di permuta; la giurisprudenza fiscale amplia tale nozione ai fini IVA (cfr. art. 11 DPR 633/1972).

  • cod. civ. art. 2697

    Richiamato con riguardo all'onere della prova: chi afferma il pagamento o l'avvenuta estinzione di un'obbligazione deve fornire la prova; nel contesto, il contribuente che sostiene di aver assolto l'IVA o di aver riscosso/incassato assegni deve provarlo.

  • cod. proc. civ. art. 360

    Norma processuale citata quale criterio di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali).

Massime di principio

  • La permuta, ai fini IVA, non è un'unica operazione: va scomposta in più cessioni/prestazioni autonome e ciascuna va valutata e tassata separatamente ai sensi dell'art. 11 DPR n.633/1972.
  • La mancata emissione della fattura nel periodo d'imposta di competenza comporta l'omesso versamento dell'IVA in quell'esercizio; l'emissione e il pagamento successivi non sanano automaticamente l'infrazione salvo le eventuali procedure di rimborso o recupero previste dalla legge.
  • Gli acconti, gli assegni e le garanzie che concretizzano la parziale esecuzione di una controprestazione nelle permute devono essere fatturati e assoggettati a IVA nel momento in cui si concretizza la prestazione/trasferimento rilevante ai fini fiscali (anche se i beni permutati sono ancora in costruzione).
  • La qualificazione fiscale segue la sostanza dell'operazione: anche se civilisticamente le parti formalizzano successivamente distinte vendite, se l'operazione è riconducibile a una permuta ai fini IVA va trattata come tale.
  • L'onere della prova grava su chi afferma di aver assolto l'imposta o di aver adempiuto (es. prova del versamento o dell'incasso degli assegni); il contribuente deve documentare il versamento tempestivo dell'IVA.
  • In sede di impugnazione tributaria, l'Amministrazione può riproporre le stesse ragioni dell'atto impositivo per contestare la decisione del giudice di merito: il giudice dell'appello non può dichiarare inammissibile l'appello quando l'AE ribadisce e precisa le medesime contestazioni iniziali.

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