Cassazione Civile, Sentenza n. 6548/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione disciplinare per: violazione del diritto di difesa per limitato accesso agli atti e mancata audizione; eccesso di potere per trattazione contemporanea di due procedimenti e violazione del divieto di ne bis in idem; vizio di motivazione e mancata considerazione della prescrizione dell'azione disciplinare; conseguenze della novella processuale (d.lgs. n.150/2022) sulla utilizzabilità della sentenza a patteggiamento; esclusione di prove e consulenti tecnici richiesti dalla difesa; eccessiva gravità e non proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla sanzione penale già inflitta.
La decisione
Rigetto integrale del ricorso. La Corte ha ritenuto che il Consiglio di disciplina ha compiuto autonoma e motivata valutazione sui fatti cristallizzati nella sentenza di patteggiamento del GUP di Roma; la sentenza a pena patteggiata di Messina annullata dalla Cassazione non è stata posta a base del provvedimento impugnato. Non è stata riconosciuta alcuna nullità per vizi procedimentali, essendo il procedimento disciplinare di natura amministrativa e incompatibile con la nullità generale invocata; l'accesso tardivo ad alcuni atti e il rifiuto di alcune prove istruttorie non hanno leso il diritto di difesa, essendo il giudizio disciplinare fondato sugli accertamenti penali. La prescrizione dell'azione disciplinare non è stata riconosciuta: il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. La novella (d.lgs. n.150/2022 e art. 445 co.1‑bis c.p.p.) è normativa processuale senza applicazione retroattiva in assenza di disposizione transitoria; inoltre non è stata ritenuta idonea a incidere sul procedimento in esame. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito della gravità e dell'adeguatezza non è sindacabile in sede di legittimità salvo evidente sviamento di potere o irragionevolezza, non documentati nel caso concreto. Conseguenza: ricorso rigettato e nessuna statuizione sulle spese (con adempimenti contributo unificato indicati).
Norme richiamate
art. 36, comma 6, legge n. 247/2012
Limita i rimedi esperibili avverso le decisioni del CNF: il ricorso alle Sezioni Unite è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; restringe il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari.
art. 59, legge n. 247/2012
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in ordine ai limiti del sindacato sulle decisioni disciplinari; la Corte non ha ritenuto che tale norma comporti tutela più ampia rispetto a quanto già stabilito dalla giurisprudenza sulle sentenze disciplinari.
art. 56, legge n. 247/2012
Richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte conferma che il vizio di motivazione è sindacabile solo nei termini costituzionalmente rilevanti (assenza, contraddittorietà insanabile, motivazione apparente).
art. 111 Cost.
Limita il sindacato sulla motivazione: il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo per vizi che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risultino dal testo della decisione impugnata.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa è stato adeguatamente garantito nel processo penale di cui si sono avute le risultanze, e che le richieste istruttorie disciplinari non cambiavano l'esito penale né eliminavano i profili disciplinari.
art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto l'art. 445 co.1‑bis c.p.p.; la Corte ha interpretato la novella come normativa processuale priva di efficacia retroattiva in assenza di disciplina transitoria e non idonea a rilevare nel caso concreto.
art. 445, comma 1‑bis c.p.p.
"La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.",
La Corte riporta il testo e conclude che si tratta di norma processuale; in assenza di espressa previsione transitoria non è applicabile retroattivamente al procedimento disciplinare esaminato.
principio 'tempus regit actum' (rilevanze normative e giurisprudenziali)
La Corte applica il principio per escludere l'applicazione retroattiva della norma processuale introdotta dal d.lgs. n.150/2022 al procedimento già svolto, in assenza di norma transitoria.
S.U. n. 26368/2024 (giurisprudenza)
Interpretazione giurisprudenziale richiamata: il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, quando fondata su fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02
Norma applicabile ratione temporis per il contributo unificato: stabilisce l'ulteriore versamento del contributo unificato per il ricorrente se dovuto; la Corte dispone gli adempimenti procedurali conseguenti.
Massime di principio
- La vicenda disciplinare può fondarsi sulle risultanze di un procedimento penale definito con patteggiamento, purché i fatti siano 'cristallizzati' e rilevanti per la professione; l'uso di sentenze penali annullate non grava automaticamente sulla decisione disciplinare se non poste a base del provvedimento.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni disciplinari è molto limitato: sono censurabili solo assenza materiale di motivazione, contraddittorietà insanabile o motivazione apparente/illeggibile, non la mera insufficienza o diversità di apprezzamento probatorio.
- Il diritto di difesa in sede disciplinare può considerarsi adeguatamente tutelato se il procedimento disciplinare si fonda sulle risultanze del processo penale dove la difesa ha avuto effettività; richieste istruttorie in sede disciplinare che non incidono sui fatti accertati in sede penale possono essere ritenute irrilevanti.
- La prescrizione dell'azione disciplinare, quando deriva da fatti oggetto di azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
- Le modifiche processuali intervenute dopo lo svolgimento di un procedimento (es. d.lgs. n.150/2022) non si applicano retroattivamente in assenza di espressa disciplina transitoria; la qualificazione della norma come processuale implica il principio 'tempus regit actum'.
- Il divieto di ne bis in idem penale non impedisce di per sé l'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dalla sanzione penale, salvo che si dimostri uno sviamento di potere o un cumulo ingiustificato che travalichi i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il Sindacato sul merito della sanzione disciplinare in Cassazione è limitato: la valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità rimane prevalentemente di competenza del giudice disciplinare, sindacabile in sede di legittimità solo per eccesso di potere o manifesta illogicità.
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