Cassazione Penale, Sentenza n. 35294/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. sul divieto di fungibilità rispetto a periodi di detenzione relativi a reati commessi dopo la prima espiazione. Crisafulli sosteneva che nel nuovo cumulo era stata compresa anche una frazione di pena relativa a fatti commessi prima del 31/10/2007 a seguito della revoca dell'indulto: secondo la difesa ciò avrebbe dovuto comportare l'aggiornamento del precedente cumulo con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e della fungibilità sull'intero periodo in esecuzione; in subordine veniva sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva qualificato come autonomo il nuovo decreto di cumulo per i reati commessi dopo la cessazione della prima espiazione (31/10/2007), applicando l'art. 657, comma 4, c.p.p. e negando la possibilità di considerare fungibili periodi detentivi anteriori rispetto ai reati successivi. La revoca dell'indulto che fa riemergere una quota di pena non trasforma la natura storica dei fatti: i reati commessi dopo la prima espiazione rimangono 'posteriori' e devono essere eseguiti con un nuovo cumulo, senza applicazione del criterio moderatore ai nuovi reati. Il dubbio di legittimità costituzionale è stato ritenuto infondato (richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, tra cui la sent. n. 117/2017). Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La fungibilità non può riguardare periodi di detenzione riferibili a reati commessi anteriormente rispetto ai nuovi reati: si applica ai soli periodi detentivi successivi alla commissione del reato per il quale si determina la pena in esecuzione.
Criterio moderatore nella determinazione della pena complessiva (limite massimo di 30 anni per la reclusione) applicabile quando le condanne si riferiscono a reati commessi prima dell'inizio dell'espiazione; rileva nel caso di aggiornamento/adeguamento del cumulo originario.
Richiamato come parte delle norme sul concorso di pene richiamate dall'art. 78: disciplina aspetti del concorso materiale e dell'applicazione delle pene concorrenti.
Norme sul concorso di reati e di pene richiamate per determinare la pena complessiva; utili per valutare l'applicabilità del criterio moderatore nell'ambito di più condanne.
Norma del capo sull'esecuzione; richiamata nel quadro delle regole procedurali applicabili al cumulo e all'esecuzione delle pene.
"quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene."
Imposta l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di determinare la pena da eseguire rispettando le norme sul concorso di pene; conferma l'obbligo di applicare i criteri di determinazione della pena (tra cui il criterio moderatore) quando le condanne riguardano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione.
Giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale sent. n. 117/2017)
Richiamata a respingere il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4 c.p.p.; indica che la disposizione è compatibile con i principi costituzionali secondo la giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La distinzione temporale tra i reati e i periodi di espiazione è fondamentale: se i nuovi reati sono stati commessi dopo la conclusione di una precedente espiazione si forma un nuovo e autonomo rapporto esecutivo e si applica l'art. 657, comma 4, c.p.p. (divieto di imputare periodi detentivi fungibili a reati posteriori).
- Se nuove condanne riguardano fatti commessi anteriormente all'inizio della detenzione già in corso, non si forma un 'nuovo' cumulo ma si aggiorna/adegua il cumulo originario e si applicano il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e le regole sulla fungibilità.
- La revoca di un indulto che fa riemergere una quota di pena non modifica la sequenza storica dei fatti: la mera riemersione della frazione di pena non legittima l'unificazione in un unico cumulo applicando la fungibilità ai reati successivi a una prima espiazione.
- Le questioni costituzionali sull'art. 657, comma 4, c.p.p. sono difficilmente prospettabili con successo in presenza di consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione che confermano la legittimità della norma.
- Per la difesa è importante documentare con precisione le date di commissione dei fatti e i periodi di detenzione per ottenere l'eventuale aggiornamento del cumulo e l'applicazione dei criteri moderatori quando sia effettivamente ricorrente la temporalità anteriore all'inizio dell'espiazione.
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