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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24620/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della gravita indiziaria, lamentando che l'ordinanza si limitava a riproporre la motivazione dell'ordinanza genetica senza un vaglio critico delle deduzioni difensive; che le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche, contraddittorie e non collocavano temporalmente e per ruolo la partecipazione dell'indagato; che non era stata adeguatamente considerata la lunga detenzione dell'imputato in regime di 41-bis e la conseguente difficolta di partecipazione al sodalizio; che l'intercettazione che sembrava indicare l'erogazione di 400 euro era stata parafrasata senza chiarire se e in quale misura il denaro fosse effettivamente pervenuto all'Abruzzese. 2) insussistenza delle esigenze cautelari, stante il prolungato stato detentivo, l'assenza di rapporti dimostrati con l'esterno e l'anzianita temporale dei fatti riferiti dai collaboratori (2000-2004), elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La Corte ha rilevato carenze motivazionali significative: il Tribunale del riesame aveva elencato indizi senza svolgere un adeguato vaglio critico rispetto alle deduzioni difensive; le dichiarazioni dei collaboratori non erano sufficientemente specifiche nè collocate in un contesto associativo coerente; le intercettazioni non erano state esaminate in modo adeguato per chiarire se e in quale misura le somme fossero effettivamente destinate o percepite dall'indagato; la motivazione sulle esigenze cautelari non aveva tenuto conto del lungo periodo di detenzione e del regime di 41-bis. Per tali ragioni e in mancanza di un quadro indiziario adeguatamente corroborato, l'ordinanza e la conferma della cautela sono state annullate con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata poiche l'oggetto del procedimento e la misura cautelare riguardavano la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiesto elementi specifici e contestualizzati per ritenere la gravita indiziaria rispetto a tale reato

  • regime di 41-bis dell'Ordinamento penitenziario

    regime di 41-bis Ord.pen.

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza e la durata del regime di 41-bis siano fattori rilevanti nella valutazione dell'attualita delle esigenze cautelari e della capacita dell'indagato di mantenere rapporti e ruoli nel sodalizio, sicche il Tribunale doveva valutare esplicitamente il loro impatto

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza al nuovo giudizio a seguito dell'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni

    art. 94, comma 1-ter, disp.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio

Massime di principio

  • Per ritenere la gravita indiziaria in casi di associazione mafiosa e necessario un quadro indiziario specifico che colleghi temporalmente e per ruolo l'indagato al sodalizio, non basta l'elencazione di singoli episodi
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica: devono essere precisate nel contenuto, collocate in un contesto associativo piu ampio e corredate, se possibile, da elementi di riscontro
  • Le intercettazioni devono essere interpretate e contestualizzate in modo dettagliato; la mera parafrasi non e sufficiente a fondare una restrizione cautelare se non e chiarito cosa realmente scambiavano le parti e quale fosse l'effettiva destinazione delle somme
  • La presenza di un prolungato regime detentivo, e in particolare il 41-bis, puo incidere sull'attualita del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; il giudice deve valutare esplicitamente l'impatto di tale situazione sulle esigenze cautelari
  • Quando la motivazione del provvedimento cautelare appare generica o non contrasta adeguatamente le deduzioni difensive, la Corte puo annullare con rinvio affinche il giudice di merito compia un nuovo e piu approfondito esame critico del materiale probatorio

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