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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23124/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte del de cuius degli odierni ricorrenti, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e successivamente divenute prive di valore a seguito del default dell'emittente. Gli eredi hanno agito contro l'intermediario deducendo, in via principale, la nullità dell'operazione per difetto di forma del contratto quadro e, in subordine, l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di diligenza nella prestazione dei servizi di investimento, chiedendo la restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dei titoli. La banca ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di acquisto dei titoli e non dal default dell'emittente, nonché il concorso dei danneggiati e la necessità di compensare quanto eventualmente dovuto con cedole e ricavato della successiva vendita dei titoli. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria, ritenendo che, in tema di responsabilità contrattuale dell'intermediario, il dies a quo coincidesse con il momento dell'inadempimento, cioè con gli ordini di acquisto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre solo dal momento in cui il danno diviene attuale e percepibile, vale a dire dal default dell'emittente, quando si manifesta la perdita patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, nell'azione risarcitoria per inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi connessi a operazioni di investimento, la prescrizione non può decorrere dalla data dell'ordine di acquisto o dell'inadempimento in sé, ma solo dal momento in cui il danno patrimoniale si manifesta concretamente e diviene oggettivamente percepibile. Poiché nel caso concreto il pregiudizio si è reso attuale solo con il default dell'emittente, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro del vizio di legittimità per violazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia di danno risarcibile da inadempimento non può iniziare prima dell'emersione del pregiudizio patrimoniale.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in combinato con l'art. 2935 c.c. per la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    menzionato come ipotesi eccezionale di sospensione in caso di comportamento doloso della controparte.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sottolineare la diligenza qualificata richiesta all'intermediario finanziario.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre non dal momento dell'ordine di acquisto o dell'inadempimento astrattamente considerato, ma dal momento in cui il danno patrimoniale si manifesta in concreto ed è oggettivamente percepibile.
  • Non è consentito anticipare il dies a quo della prescrizione al solo momento dell'illecito o dell'inadempimento quando, al tempo stesso, il danno-conseguenza non sia ancora sorto o non sia ancora emerso nella sfera patrimoniale del cliente.
  • Nei casi di investimenti in strumenti finanziari destinati a diventare privi di valore, il pregiudizio risarcibile può coincidere con la perdita patrimoniale effettiva resa attuale dal default dell'emittente, se solo allora il cliente può esercitare utilmente l'azione.
  • L'individuazione del dies a quo della prescrizione richiede di distinguere con precisione tra momento dell'inadempimento e momento del danno, che non sono necessariamente coincidenti.
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Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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