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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03525/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Imperia aveva rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena in mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per un tentato furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, perché contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso è ammesso soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo, non invece per contestare motivi rinunciati, la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi della motivazione sulla responsabilità e sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura investiva profili non deducibili nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Non è stata ravvisata alcuna illegalità della pena, unica evenienza che avrebbe imposto un rilievo officioso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come disposizione che disciplina il tentativo, nella contestazione del reato oggetto del giudizio

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato contestato, in concorso con l'art. 56 c.p. e con l'aggravante

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante contestata nel capo di imputazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale dedotto

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina il concordato in appello; la Corte afferma che il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi di tale disposizione è ammesso solo per profili specifici e limitati

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per escludere la deducibilità, nel caso di specie, della mancata valutazione delle cause di proscioglimento

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato in comparazione con il concordato in appello per evidenziare che l'ambito dei motivi ricorribili è più ampio nell'applicazione della pena su richiesta rispetto al concordato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in comparazione per distinguere l'applicazione della pena su richiesta dal concordato in appello

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili, con il ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze relative a motivi di impugnazione rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della motivazione sulla responsabilità o sulla pena, salvo che la pena sia illegale.
  • Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di impugnazione comporta una preclusione più ampia rispetto al patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con conseguente più limitato spazio per il controllo di legittimità sulla sentenza.
  • L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui la Corte di cassazione deve intervenire d'ufficio anche a fronte di ricorso inammissibile, purché l'impugnazione non sia tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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