Cassazione Penale, Sentenza n. 07992/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ha applicato la recidiva e aumentato le pene (19 anni per D'Agostino e 15 anni per Filardo). I motivi contestano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 99 c.p. (recidiva) e lamentano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione: in particolare si censura l'assenza di un concreto collegamento fra i precedenti e la maggiore colpevolezza/pericolosità, l'uso di precedenti ritenuti estranei o non pertinenti (reati contravvenzionali, condanne per stupefacenti o per reati non collegati), la mancata valutazione del decorso temporale e la mancata motivazione sulla quantificazione dell'aumento per recidiva
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata alle indicazioni della sentenza di annullamento, avendo valutato singolarmente le posizioni, indicato i precedenti ritenuti rilevanti, la loro natura e la collocazione temporale e spiegato l'incidenza delle condanne sul disvalore del nuovo fatto. La Corte ha considerato congrua la motivazione, ha escluso violazioni di legge o manifesta illogicità e ha rilevato che, trattandosi di recidiva reiterata (per D'Agostino anche specifica e infraquinquennale), l'aumento è fissato dall'art. 99, comma 4, c.p. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre respinto la domanda di rimborso spese avanzata dal Comune di Rosarno perché la parte civile non è intervenuta alla discussione orale
Norme richiamate
La recidiva richiede una valutazione collegata e qualificata dei precedenti rispetto al nuovo reato (natura, epoca, omogeneità, marginalità della ricaduta); il tempo decorso dalla precedente condanna è parametro rilevante; se ricorre la recidiva reiterata (ed in casi come l'infraquinquennale e la specifica), l'aumento è fissato dall'art. 99, comma 4
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso)
I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi delle lett. b) (violazione di legge) ed e) (contraddittorietà e illogicità della motivazione)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione e alla enunciazione dei motivi nel ricorso in cassazione; la Corte ha ridotto l'enfasi difensiva ai soli profili necessari per la decisione
Conseguenze processuali dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare il pagamento alla Cassa delle ammende
giurisprudenza della Corte costituzionale
sent. n. 192/2007; sent. n. 185/2015
Richiamati i principi costituzionali e di legittimità secondo cui l'aumento per recidiva deve fondarsi su più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità in relazione a precedenti pertinenti
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva non può limitarsi al mero riscontro formale di precedenti: il giudice deve individuare i precedenti rilevanti, indicarne la natura e l'epoca e motivare l'incidenza di tali pregresse condotte sul disvalore del nuovo reato
- La valutazione deve considerare parametri quali omogeneità tipologica dei reati, gravità, continuità del percorso criminale, margine di offensività e distanza temporale tra i fatti; tuttavia il giudice può legittimamente considerare anche il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della precedente condanna come elemento indicativo della pericolosità
- Se la recidiva è 'reiterata' o ricorrono circostanze di specificità/infraquinquennalità previste dalla norma, l'aumento di pena può essere determinato direttamente dall'art. 99, comma 4, senza ulteriore calcolo discrezionale
- La mera elencazione di precedenti non pertinenti non invalida la decisione se è chiaro che il giudice ha fondato la sua decisione su altri precedenti effettivamente valutati e motivati
- Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, una parte civile che non interviene alla discussione orale non può ottenere la condanna alle spese basandosi soltanto su memorie depositate in cancelleria
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende oltre alla condanna alle spese processuali
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