Cassazione Civile, Ordinanza n. 15748/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di numerosi medici, laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione, i quali hanno chiesto il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per gli specializzandi. In primo grado il Tribunale di Roma dichiarò inammissibili alcuni interventi volontari e rigettò le domande per parte prescrizione e per parte infondatezza. La Corte d’appello di Roma dichiarò invece ammissibili gli interventi, ma ritenne prescritto il diritto sia degli attori originari sia degli intervenuti, ritenendo che l’eccezione di prescrizione fosse stata estesa anche agli intervenuti dal riferimento dell’Avvocatura allo scritto difensivo. In cassazione i diversi gruppi di ricorrenti hanno proposto censure distinte: alcuni hanno contestato il dies a quo della prescrizione, altri hanno dedotto che l’eccezione di prescrizione non fosse stata validamente estesa agli intervenienti volontari, altri ancora hanno denunciato l’omesso esame di una costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione, oltre a censure sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a rimettere in discussione il consolidato orientamento sul termine di prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, ma ha accolto le doglianze degli interventori volontari sotto il profilo della mancata valida reiterazione dell’eccezione di prescrizione nei loro confronti, nonché il motivo della ricorrente che aveva documentato un atto interruttivo della prescrizione. È stato inoltre rigettato il motivo relativo alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del gruppo Anastasia limitatamente ai ricorrenti che in primo grado erano intervenuti volontariamente; ha accolto il primo motivo del gruppo La Cagnina; ha accolto il primo motivo di Nadja Annamaria Polimeni; ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Ha rigettato tutti gli altri ricorsi, confermando per essi la declaratoria di prescrizione o l’inammissibilità delle censure sul dies a quo della prescrizione. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione già costantemente affermato sul medesimo punto.
violazione dell’art. 345 c.p.c.
L’eccezione di prescrizione non validamente estesa nei confronti degli intervenienti volontari non può essere utilmente recuperata in appello oltre le preclusioni processuali.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Il convenuto può difendersi rispetto a nuove domande del terzo intervenuto utilizzando i termini assegnati per le deduzioni e le repliche nel corso della prima fase istruttoria.
chiedere al giudice la fissazione d’un termine a difesa
La parte che subisce una nuova domanda da intervento volontario può domandare un termine a difesa, che il giudice non può negare se richiesto nei presupposti processuali.
principio victus victori di cui all’art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e la regolazione operata dalla Corte d’appello è stata ritenuta corretta nei casi di rigetto o soccombenza della parte ricorrente.
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione e, nel caso concreto, non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per derogare alla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno per tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che ha inciso sulla disciplina dei rapporti già oggetto di tutela giurisprudenziale.
- Quando una domanda nuova è proposta da un interveniente volontario, il convenuto deve eccepire specificamente le difese rilevanti nei suoi confronti entro le preclusioni processuali o mediante gli strumenti processuali concessi; la generica dichiarazione di "riportarsi agli scritti difensivi" non vale, di per sé, a estendere automaticamente l’eccezione di prescrizione agli interventori.
- L’intervenuto volontario può far valere in cassazione l’errore del giudice di merito sulla prescrizione anche se la questione non era stata specificamente esaminata in primo grado per effetto dell’inammissibilità dell’intervento o dell’assorbimento della domanda.
- Se viene prodotto in giudizio un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione, il giudice di merito deve esaminarlo; l’omesso esame di un documento decisivo può integrare vizio censurabile in cassazione nei limiti consentiti.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la mancata compensazione non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
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