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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20552/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace un fondo patrimoniale costituito dai debitori dopo l'insorgenza del debito. Nel corso del giudizio il credito è stato ceduto a una società di securitisation, intervenuta nel processo tramite la propria mandataria. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'intervento, ritenendo che il cessionario fosse succeduto nel credito ma non anche nell'azione revocatoria volta a cautelarlo, escludendo così la legittimazione processuale ai sensi dell'art. 111 c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale statuizione denunciando la violazione degli artt. 2901 e 1264 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che il cessionario del credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche a intervenire nel giudizio già promosso dal cedente, essendo portatore di un interesse attuale e concreto al risultato utile della tutela conservativa del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nell'azione revocatoria, il diritto controverso è l'inefficacia dell'atto dispositivo e non il solo credito; tuttavia il cessionario del credito subentra anche nell'azione revocatoria diretta a tutelarlo dalla diminuzione della garanzia patrimoniale. Poiché la Corte d'appello non ha applicato questo principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la legittimazione dell'interveniente alla luce del principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La domanda revocatoria è strumento di tutela del credito contro atti che riducono la garanzia patrimoniale; il diritto fatto valere in giudizio è l'inefficacia dell'atto dispositivo rispetto al creditore.

  • art. 1264 c.c.

    La cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario delle posizioni funzionalmente collegate alla tutela del credito, ivi compresa l'azione revocatoria esercitata a sua difesa.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio pendente quale successore nel diritto controverso, perché nella revocatoria il successore subentra anche nella posizione processuale connessa alla tutela conservativa del credito.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria il bene giuridico protetto è la garanzia patrimoniale del credito, sicché la titolarità del credito comprende anche la legittimazione a coltivare la tutela revocatoria già iniziata dal cedente.
  • In caso di cessione del credito nel corso del giudizio revocatorio, il cessionario può intervenire ex art. 111 c.p.c. come successore nel diritto controverso, non essendo necessario che sia espressamente ceduta una distinta "azione" di revocatoria.
  • Il diritto controverso nella revocatoria non coincide con il credito in sé, ma con l'inefficacia dell'atto dispositivo; tuttavia il trasferimento del credito trascina con sé la posizione sostanziale che sorregge l'azione conservativa.
  • La legittimazione processuale del cessionario va valutata in modo funzionale alla tutela del credito: se l'azione è diretta a conservare la garanzia patrimoniale del credito ceduto, il successore può subentrare nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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