Cassazione Penale, Ordinanza n. 33049/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'accertamento di responsabilità per un reato non specificato nel testo. In particolare deduceva: 1) un vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fatto, sostenendo la veridicità della versione difensiva secondo cui non avrebbe risposto al citofono perché addormentato a causa di farmaci; 2) l'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Le memorie difensive depositate successivamente riproponevano gli stessi argomenti, chiedendo una diversa valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico rispetto alla motivazione della Corte di appello, che aveva già spiegato in modo congruo l'accertamento del reato e l'inattendibilità della tesi difensiva, valorizzando le modalità del controllo svolto con cautele incompatibili con la presenza dell'imputato in casa. Ha inoltre ritenuto generico il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché non si confrontava con la valutazione di gravità del reato e con la rilevata abitualità delle condotte. Le memorie erano reiterative e comunque miravano a ottenere una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la censura non si confronta specificamente con la valutazione di gravità del reato e con l'abitualità delle condotte, già poste a base del diniego nei giudizi di merito.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto alle congrue valutazioni dei giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve confrontarsi puntualmente con i parametri applicati dal giudice di merito, in particolare con la gravità della condotta e con l'eventuale abitualità del comportamento; in difetto, il motivo è generico.
- Le memorie difensive che ripropongono integralmente i motivi di ricorso e sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi eccezionali, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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