Cassazione Penale, Ordinanza n. 19591/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, in un procedimento in cui era contestata la detenzione di cocaina in quantitativo superiore a otto chilogrammi di sostanza pura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione risulti, con immediatezza e in modo palese, del tutto eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto, invece, la doglianza atteneva a un errore valutativo non manifesto, poiché dalla contestazione emergeva la detenzione di una quantità molto elevata di cocaina, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come aggravante la cui sussistenza era contestata dal ricorrente; la Corte non ne esamina nel merito la fondatezza, poiché ritiene il motivo non deducibile in cassazione nei limiti del caso concreto.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La possibilità di ricorrere per cassazione per erronea qualificazione del fatto è limitata ai casi in cui l'errore sia immediatamente e palesemente percepibile dal capo di imputazione; non sono ammissibili censure che richiedano valutazioni non evidenti dalla contestazione.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue l'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta in modo immediato e palese rispetto al capo di imputazione, senza necessità di apprezzamenti valutativi ulteriori.
- Non è deducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., una censura che in realtà investa una valutazione giuridica non macroscopicamente incompatibile con la contestazione formulata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →