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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27474/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato estinto, perché i ricorrenti vi hanno rinunciato con atto depositato il 13 maggio 2021 e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con compensazione delle spese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Più soggetti, costituiti da due società e da due persone fisiche garanti, avevano agito in appello e poi in cassazione contro una decisione che, pur avendo accertato la nullità di alcune pattuizioni relative a interessi usurari e commissioni bancarie applicate su una linea di credito, aveva comunque accolto in parte la domanda riconvenzionale della banca (poi cessionaria del credito) e li aveva condannati in solido al pagamento di una somma residua, oltre interessi, con correlativa rettifica delle segnalazioni in Centrale Rischi. In cassazione deducevano: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la linea di credito per elasticità di cassa non fosse cessata per volontà della banca, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello; 2) violazione della disciplina antiusura, delle norme sull'inadempimento e dei criteri di valutazione della prova, per avere la Corte territoriale escluso l'usurarietà dell'estensione della linea di credito concessa in una certa data; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'omesso esame della domanda risarcitoria relativa alla asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri forensi, per la condanna alle spese ritenuta ingiustificata alla luce della reciproca soccombenza e dei parametri tariffari.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sull'onere della prova nei motivi di ricorso, senza una specifica statuizione di merito perché il giudizio si è estinto per rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Censurato insieme alle altre norme processuali per l'apprezzamento delle prove, senza decisione di merito.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di usura e conseguenze sulla debenza degli interessi, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato in relazione alla regolazione delle spese di lite; la Corte non ne ha esaminato il fondamento perché il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 390 c.p.c.

    Base normativa dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

  • D.M. 37/2018

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione viene oggetto di rinuncia e questa è accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza decisione sui motivi.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure, anche quando esse attengano a onere della prova, usura bancaria, omessa pronuncia o regolazione delle spese.
  • In caso di estinzione per rinuncia accettata, le spese possono essere regolate secondo l'accordo intervenuto tra le parti, se così previsto nel testo processuale richiamato.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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