Cassazione Civile, Ordinanza n. 27474/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato estinto, perché i ricorrenti vi hanno rinunciato con atto depositato il 13 maggio 2021 e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con compensazione delle spese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Più soggetti, costituiti da due società e da due persone fisiche garanti, avevano agito in appello e poi in cassazione contro una decisione che, pur avendo accertato la nullità di alcune pattuizioni relative a interessi usurari e commissioni bancarie applicate su una linea di credito, aveva comunque accolto in parte la domanda riconvenzionale della banca (poi cessionaria del credito) e li aveva condannati in solido al pagamento di una somma residua, oltre interessi, con correlativa rettifica delle segnalazioni in Centrale Rischi. In cassazione deducevano: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la linea di credito per elasticità di cassa non fosse cessata per volontà della banca, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello; 2) violazione della disciplina antiusura, delle norme sull'inadempimento e dei criteri di valutazione della prova, per avere la Corte territoriale escluso l'usurarietà dell'estensione della linea di credito concessa in una certa data; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'omesso esame della domanda risarcitoria relativa alla asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri forensi, per la condanna alle spese ritenuta ingiustificata alla luce della reciproca soccombenza e dei parametri tariffari.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sull'onere della prova nei motivi di ricorso, senza una specifica statuizione di merito perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Invocato per denunciare l'asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
Censurato insieme alle altre norme processuali per l'apprezzamento delle prove, senza decisione di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di usura e conseguenze sulla debenza degli interessi, ma non scrutinato nel merito.
Invocato in relazione alla regolazione delle spese di lite; la Corte non ne ha esaminato il fondamento perché il ricorso è stato rinunciato.
Base normativa dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene oggetto di rinuncia e questa è accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza decisione sui motivi.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure, anche quando esse attengano a onere della prova, usura bancaria, omessa pronuncia o regolazione delle spese.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata, le spese possono essere regolate secondo l'accordo intervenuto tra le parti, se così previsto nel testo processuale richiamato.
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