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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28575/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 20/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Cichello e respinto l'appello di Pititto avverso l'ordinanza del 06/04/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della ditta 'Superauto' e di un'azienda agricola intestati a Pititto. Le censure contestavano, tra l'altro, la carenza o apparente vizio della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), la prescrizione del reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e la conseguente inapplicabilità della confisca, l'assenza del rapporto di strumentalità tra reato e patrimonio, la sproporzione del valore dei beni rispetto alle attività lecite, la valutazione e utilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (art. 195 c.p.p.), nonché violazioni di norme procedurali relative alla tempestività e ammissibilità dei mezzi di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso di Cichello fosse proposto da soggetto non legittimato (non terzo) in quanto imputato nei cui confronti era intervenuta la dichiarazione di estinzione del reato con contestuale confisca, e che le doglianze dei ricorrenti costituivano, in larga parte, una rielaborazione dei fatti e delle prove non proponibile nella presente sede di legittimità sulle misure cautelari reali. La Corte ha inoltre precisato che le questioni relative alla prescrizione e alla eventuale incompatibilità della confisca con sentenza prescrittiva non potevano essere discusse nell'impugnazione dell'ordinanza resa anteriormente alla dichiarazione di prescrizione, potendo essere sollevate tramite nuova istanza di dissequestro e relativo giudizio; in conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione per motivazione insufficiente; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile se vi è una violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da renderla incomprensibile, e ha ritenuto che qui la motivazione non fosse assente o meramente apparente.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'intestazione fittizia; i ricorrenti sostenevano la prescrizione del reato contestato e l'impossibilità di mantenere il sequestro/confisca per reato prescritto, ma la Corte ha ritenuto la questione non proponibile in questa fase perché l'ordinanza impugnata era anteriore alla declaratoria di prescrizione.

  • art. 195 cod. proc. pen. comma 7

    Disciplina l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti alla attendibilità delle fonti collaborative e alla valutazione delle loro dichiarazioni fossero valutazioni di merito non proponibili in cassazione nel procedimento cautelare reale.

  • art. 321 cod. proc. pen. comma 3

    Prevede la revoca del sequestro se vengono meno le condizioni; i ricorrenti chiedevano la revoca per fatti sopravvenuti (prescrizione), ma la Corte ha indicato che tale questione deve essere sollevata tramite nuova istanza di dissequestro e non con l'impugnazione dell'ordinanza precedente alla pronuncia di prescrizione.

  • art. 111 Costituzione

    Richiamata dai ricorrenti in tema di motivazione e garanzie processuali; la Corte ha valutato che il requisito costituzionale della motivazione era rispettato nell'ordinanza impugnata.

  • artt. 157-158 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione; i ricorrenti lamentavano che la prescrizione del reato di intestazione fittizia impediva confisca e sequestro, ma la Corte ha escluso che la questione potesse essere trattata in questa sede procedurale essendo intervenuta la sentenza di prescrizione successivamente al provvedimento impugnato.

  • art. 12-bis D.Lgs. 74/2000

    Norma richiamata in relazione ad aspetti fiscali/penali collegati all'accertamento patrimoniale; la Corte non ha ritenuto fondate le censure di errata applicazione in questa sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per i ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 48126/2017 e altre)

    Richiamati principi di legittimazione e rimedi esperibili: il terzo formalmente proprietario può chiedere restituzione prima dell'irrevocabilità della confisca e proporre appello al tribunale del riesame; la Corte ha applicato tali principi per escludere la legittimazione di Cichello come 'terzo'.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti su misure cautelari reali le censure che si pongono come rinnovazione del giudizio di merito o come nuova valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili: la cassazione ammette contestazioni solo per violazione di legge o vizi motivazionali gravi.
  • La legittimazione a proporre ricorso per la tutela dei beni sequestrati è distinta tra il 'terzo' formalmente proprietario e l'imputato: chi è imputato e ha subito una declaratoria di estinzione del reato non può qualificarsi automaticamente come terzo legittimato al rimedio previsto per i terzi.
  • Questioni dipendenti da eventi sopravvenuti (es. sentenza che dichiara la prescrizione dopo il provvedimento impugnato) devono essere dedotte mediante nuova istanza di dissequestro e, se necessario, nuovo appello cautelare; non sono in re ipsa deducibili nell'impugnazione di un provvedimento antecedente a tali eventi.
  • Le valutazioni sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e sul rapporto di strumentalità tra reato e patrimonio sono, in larga parte, valutazioni di merito e competono al giudice della cognizione; la loro rinnovata contestazione in cassazione contro misure cautelari reali trova limitata accoglienza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e possibili ammende), perciò è opportuno verificare preventivamente la legittimazione e la natura delle censure prima di proporre impugnazioni in cassazione contro provvedimenti cautelari reali.

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