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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20258/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della ricorrente, che assumeva l’esecuzione non a regola d’arte delle opere e chiedeva il risarcimento del danno. Il convenuto si costituiva resistendo e, in via riconvenzionale, domandava la rimozione di una tettoia ritenuta lesiva del proprio diritto di veduta. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e nullità del procedimento, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare incontroversa l’esistenza da tempo della tettoia nella medesima collocazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal resistente; con il secondo deduceva violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente affermato che in primo grado non fosse stata proposta la questione della servitù di mantenimento della tettoia a distanza non regolamentare per destinazione del padre di famiglia, questione che invece risultava già compresa nel thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva erroneamente affermato la mancata proposizione in primo grado della questione relativa alla servitù per destinazione del padre di famiglia, mentre dagli atti di difesa prodotti dalla ricorrente risultava che tale tema era stato già dedotto davanti al Tribunale, sotto il profilo dell’inapplicabilità dell’art. 907 c.c. Da ciò è derivata la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e il rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, con conseguente necessità per il giudice di rinvio di riesaminare i fatti e le prove al fine di verificare l’eventuale esistenza della servitù di mantenere l’opera nella collocazione attuale per destinazione del padre di famiglia.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione delle risultanze processuali e sull’assunzione di fatti come incontroversi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione della nullità del procedimento.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sotto il profilo della domanda/questione proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia su una questione compresa nel thema decidendum.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 907 c.c.

    Evocato come norma ritenuta dalla ricorrente inapplicabile al caso, con possibile rilievo della servitù di mantenimento dell’opera.

Massime di principio

  • Se una questione giuridica risulta già dedotta nel giudizio di primo grado ed è compresa nel thema decidendum, il giudice d’appello non può affermarne l’inesistenza processuale senza confrontarsi con le difese effettivamente svolte.
  • L’omessa pronuncia o l’erronea considerazione della mancata proposizione di una questione può integrare vizio denunciabile in cassazione quando incide sul decisum e impedisce l’esame della domanda o eccezione ritualmente introdotta.
  • Quando la decisione dipende dall’eventuale esistenza di una servitù che legittimi il mantenimento di un’opera a distanza non regolamentare, il giudice di rinvio deve riesaminare fatti e prove per verificare se il diritto reale sia effettivamente sorto per destinazione del padre di famiglia.
  • In presenza di un motivo di ricorso fondato che investe una questione preliminare logicamente prioritaria, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
  • La cassazione con rinvio è la conseguenza appropriata quando l’errore del giudice di merito riguarda la delimitazione del thema decidendum e impone un nuovo accertamento in fatto e in diritto.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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