Cassazione Civile, Ordinanza n. 22990/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte del Giudice di pace di Roma, dell’opposizione avverso un provvedimento di espulsione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/38/CE, richiamando il diritto personale di libera circolazione e soggiorno ex art. 3 della direttiva, e la violazione di norme di diritto per non avere il giudice di merito considerato che il ricorrente sarebbe cittadino italiano e per non avere motivato sul difetto dei presupposti dell’espulsione. Il ricorso era accompagnato da una memoria depositata tardivamente. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio la mancata produzione della procura speciale rilasciata al difensore che aveva sottoscritto il ricorso, con conseguente improcedibilità; ha inoltre osservato che la procura non risultava neppure identificata nel ricorso con elementi idonei a provarne l’anteriorità rispetto alla notificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stata depositata la procura speciale conferita al difensore che aveva sottoscritto l'atto, onere non surrogabile dal deposito di un successivo mandato ad litem. Ha quindi condannato il difensore della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
impone il deposito, entro venti giorni dall'ultima notificazione, della procura speciale conferita con atto separato; il suo mancato deposito rende improcedibile il ricorso per cassazione, salvo mancata eccezione della controparte.
il ricorso deve contenere l'indicazione della procura se conferita con atto separato; occorrono elementi idonei a consentirne l'individuazione e la verifica dell'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso.
dir. 2004/38/CE
è stata invocata dal ricorrente per rivendicare il diritto personale di libera circolazione e soggiorno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura speciale conferita con atto separato deve essere depositata nei termini di legge; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso, salvo che la controparte non eccepisca il vizio.
- Il deposito di un successivo mandato ad litem o di un atto di costituzione di un nuovo difensore non sana la mancata produzione della procura speciale al ricorso sottoscritto dal difensore che ha proposto l'impugnazione.
- Se la procura è conferita con atto separato, il ricorso deve indicarne in modo tale da consentirne l'individuazione e la verifica dell'anteriorità rispetto alla notificazione; in difetto, il controllo di regolarità processuale non è possibile.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del difensore della parte ricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti.
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