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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32748/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque non deducibile in cassazione perché relativo a una questione non sottoposta al giudice d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Torino relativa al reato di furto tentato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non individuava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva di comprendere i rilievi rivolti alla decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello presentava una motivazione logicamente corretta, valida e adeguata. Quanto alla responsabilità dell'imputato, la Corte ha osservato che tale profilo non era stato oggetto di impugnazione nell'atto di appello; di conseguenza, non poteva essere censurato per la prima volta in sede di legittimità. La generica prospettazione contenuta nei motivi d'appello non è stata ritenuta sufficiente a rendere deducibile in cassazione una questione successivamente articolata in termini specifici.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individui gli elementi posti a fondamento della censura e non consenta al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi alla decisione impugnata.
  • La responsabilità dell'imputato non può essere censurata per la prima volta con il ricorso per cassazione quando il relativo profilo non sia stato oggetto di uno specifico motivo di appello.
  • La generica prospettazione di una censura nei motivi di gravame non rende deducibile in cassazione una questione che sia stata successivamente sviluppata per la prima volta in termini specifici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, secondo quanto disposto nella decisione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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