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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23002/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la rinnovazione della custodia cautelare in carcere applicata dopo la sentenza di condanna a 13 anni per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e trasferimento fraudolento di valori. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 275 e 307 c.p.p. per carenza del vaglio sulla gravità degli indizi al momento del ripristino della misura, specie in assenza del deposito della motivazione della sentenza e dopo un precedente giudicato cautelare favorevole; 2) violazione degli artt. 274, 275 e 307 c.p.p. e vizio di motivazione per aver ritenuto erroneamente la prosecuzione della partecipazione al sodalizio fino alla sentenza di primo grado, caricando sull'imputato l'onere di dimostrare la rescissione del vincolo associativo e senza considerare il "tempo silente" e gli elementi di radicamento familiare/lavorativo che avrebbero potuto escludere il pericolo di fuga o di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la sentenza di condanna costituisce elemento nuovo idoneo a legittimare l'applicazione o il ripristino della misura cautelare e, per i reati di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (fra cui l'art. 416-bis c.p.), opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta dell'adeguatezza della custodia in carcere. Ne consegue che il giudice non è tenuto a riesaminare criticamente la gravità degli indizi alla stregua degli standard investigativi (la condanna sostituisce quel vaglio), dovendo solo considerare gli "elementi sopravvenuti" (esito del processo e modalità del fatto) nella valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato richiamando il contesto mafioso, la condotta contestata in forma "perdurante sino in data odierna" e la giurisprudenza che permette di considerare il reato come commesso fino alla pronunzia. Le argomentazioni difensive sono state ritenute meramente congetturali e insufficienti a superare la presunzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo di tipo mafioso; la condanna per tale reato legittima, di per sé, una presunzione relativa di pericolosità sociale e rende la custodia in carcere presuntivamente adeguata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 1-bis e comma 3 cod. proc. pen.

    Comma 1-bis: consente l'emissione della misura cautelare dopo la sentenza tenendo conto degli elementi sopravvenuti (esito del processo e modalità del fatto). Comma 3: per i reati di mafia pone una presunzione relativa di pericolosità e una presunzione rafforzata sull'adeguatezza della custodia in carcere, prevalente rispetto alle valutazioni generali di cui all'art. 274.

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Regola il decorso dei termini massimi di custodia; la pronuncia della Corte chiarisce che qui si tratta non di ripristino per decorrenza dei termini ma di rinnovazione della misura alla luce della sentenza di condanna.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). La giurisprudenza rilevata precisa che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, puo' far ritenere sussistenti tali esigenze salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard probatorio per la gravita' degli indizi in fase cautelare; la Corte osserva che la condanna contiene un quadro indiziario più solido rispetto a quanto richiesto dall'art. 273, rendendo superfluo il rinnovato vaglio degli indizi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen.

    Regola il contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura; dopo condanna l'indicazione del titolo giuridico e l'esposizione degli elementi di prova a carico soddisfano l'obbligo motivazionale senza rinnovare la valutazione critica degli indizi.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento.

  • decreto-legge n.137/2020 (art.23, comma 8) e decreto-legge n.105/2021 (art.1 e art.7)

    art. 23, comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137; art.1 e art.7 D.L. n.105/2021

    Norme citate in relazione alla requisitoria/procedura di rappresentanza dell'Amministrazione rispetto al procedimento in Cassazione (riferimento formale alla requisitoria del Procuratore Generale).

Massime di principio

  • La sentenza di condanna costituisce elemento nuovo che legittima la rinnovazione o il ripristino di misure cautelari personali e, per i reati di mafia, alimenta una presunzione di pericolosità che il difensore deve sforzarsi di superare con prove concrete.
  • Dopo la condanna non è necessario che il giudice di merito riesamini criticamente la gravita' degli indizi come in fase di indagine: la condanna stessa sostituisce e rafforza quel vaglio.
  • Per i delitti di cui all'art. 416-bis, la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. prevale sull'argomentazione generale di cui all'art. 274: il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è, di per sé, idoneo a superarla.
  • Il modo più efficace per contrastare l'operatività della presunzione è la produzione di elementi concreti e documentati che dimostrino la rescissione dei legami associativi o l'effettivo e irreversibile allontanamento dal gruppo criminale, non semplici deduzioni o indizi favorevoli.
  • Nelle ordinanze di applicazione della misura dopo la condanna è sufficiente una motivazione che indichi il titolo del reato e ricordi le modalità del fatto accertate in sentenza; la difesa deve quindi focalizzarsi su prove nuove idonee a rimuovere la presunzione di pericolosità.

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