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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07097/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di abbonamento pay-tv non corrisposti per più annualità, oltre a una penale per la mancata restituzione della smart-card e a spese postali. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, prescrizione del credito, insussistenza del credito, nullità o inefficacia della clausola di tacito rinnovo e erronea quantificazione dell’importo. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto; in appello il Tribunale ha accolto l’impugnazione e revocato il decreto ingiuntivo. La società/impresa creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto necessario il deposito del fascicolo di parte del primo grado per esaminare il contratto e verificare la clausola di rinnovo tacito, gravando l’onere sul soggetto sbagliato; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, contestando che il Tribunale avesse dapprima affermato di non poter esaminare il contratto e poi avesse comunque accolto le censure dell’appellante sulla validità del meccanismo contrattuale e del richiamo cumulativo di clausole.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il Tribunale ha commesso un errore di sussunzione nel ritenere che spettasse all’appellato depositare il fascicolo di parte del primo grado per consentire il riesame del contratto e delle clausole contestate. Secondo la Corte, in appello l’onere di mettere a disposizione del giudice i documenti rilevanti grava sull’appellante quando intenda censurare la decisione di primo grado fondata su tali documenti; la mancata produzione del fascicolo da parte dell’appellato non impediva di mantenere ferma la valutazione compiuta dal primo giudice, né poteva far automaticamente accogliere l’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizi motivazionali dedotti come error in procedendo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al regime del deposito degli atti di parte.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di costituzione e deposito nel giudizio di primo grado.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla fase di appello e agli atti da riprodurre o depositare.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per il rinvio alle norme del procedimento di primo grado applicabili in appello.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo ha richiamato come criterio di riparto dell’onere della prova anche nel suo profilo processuale: l’appellante che contesta la decisione di primo grado deve dimostrare il fondamento delle proprie censure e mettere il documento rilevante a disposizione del giudice di appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi come parametro del giusto processo; la Corte lo collega alla necessità di una corretta ricostruzione del materiale probatorio in appello.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nel dibattito sulla clausola di tacito rinnovo e sul meccanismo di approvazione delle condizioni vessatorie, ma la Corte decide il ricorso sul piano processuale senza esaminare nel merito la validità della clausola.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione delle Sezioni Unite come dovere di lealtà e probità processuale, in relazione alla mancata restituzione del fascicolo.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Indicato come mezzo processuale a disposizione dell’appellante per procurarsi copia dei documenti prodotti in primo grado e consentire il riesame in appello.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sull’uso del fascicolo di parte e sulla conservazione della prova documentale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione illogica o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nella domanda riconvenzionale dell’opposta, che aveva chiesto il risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando la censura investe la valutazione o l’interpretazione di un documento posto a fondamento della sentenza di primo grado, l’appellante ha l’onere di mettere quel documento concretamente a disposizione del giudice di secondo grado, anche se era stato prodotto dalla controparte vittoriosa in primo grado.
  • La mancata produzione del fascicolo di parte da parte dell’appellato non può, di per sé, determinare l’accoglimento dell’appello: la presunzione di legittimità della decisione di primo grado resta ferma se l’appellante non assolve al proprio onere di dimostrare le censure formulate.
  • Il principio di acquisizione della prova documentale non esonera la parte che chiede la revisione della decisione dal cooperare processualmente affinché il giudice di appello possa riesaminare il documento rilevante.
  • L’onere della prova ex art. 2697 c.c. opera, in sede di impugnazione, anche in senso processuale: chi impugna deve fornire gli elementi necessari a superare la decisione gravata e non può limitarsi a contestarla in astratto.
  • Se il giudice di appello afferma di non poter esaminare un documento per carenza del fascicolo, non può poi utilizzare quella stessa carenza per accogliere le censure dell’appellante fondate proprio sul contenuto del documento non riesaminato.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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