Cassazione Penale, Sentenza n. 35960/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora nel comune di Striano, articolando quattro motivi: (1) violazione dell'art. 292 lett. c) e c-bis c.p.p. per mancata autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del G.I.P.; (2) violazione degli artt. 247 e 360 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta inutilizzabilità delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza (attività ritenuta dall'avvocato come tecnico irripetibile e acquisita senza le formalità previste, con mancata acquisizione dei video originali); (3) vizio nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con la censura che il sequestro aveva riguardato solo lo stabilimento e non l'area contestata; (4) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di recidiva, sostenendo che il giudice non aveva accertato il carattere concreto e attuale del pericolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (i) sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una autonoma e critica valutazione del compendio indiziario e che la doglianza era anche generica; (ii) sul secondo motivo la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici sono "documenti" ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e che l'estrapolazione di fotogrammi non è un accertamento tecnico irripetibile, quindi l'eccezione di inutilizzabilità è infondata; (iii) il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si tratta di censura in fatto e di diversa valutazione delle risultanze, materia preclusa alla cassazione, salvo violazioni di legge specifiche; (iv) sul quarto motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di recidiva basata sulle modalità reiterate della condotta e quindi manifestamente infondata la censura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p. (lett. c e c-bis)
Richiede l'autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del giudice cautelare; la Corte ammette il richiamo alla richiesta del P.M. purché il giudice svolga un effettivo vaglio critico e spieghi la rilevanza degli elementi per ogni posizione.
Disciplina la perquisizione e l'acquisizione di dati da sistemi informatici/telematici; il ricorso lamentava violazione delle formalità ma la Corte ha ritenuto che l'estrapolazione dei fotogrammi non costituisse accertamento tecnico irripetibile tale da rendere inutilizzabili le immagini.
Norma sulle forme di acquisizione delle prove tecniche; la Corte ha richiamato l'orientamento che l'estrazione di fotogrammi non richiede le garanzie tipiche dell'accertamento tecnico irripetibile.
Definisce i "documenti"; la Corte ha richiamato il principio per cui videoregistrazioni in luoghi pubblici rientrano nella categoria dei documenti e sono valutabili come tali.
Stabilisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha ricordato la nozione giurisprudenziale di 'gravi indizi' come elementi capaci di fondare una qualificata probabilità di responsabilità, e ha escluso che la censura in fatto potesse essere riesaminata in cassazione.
Elenca le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto legittimo valutare il pericolo di recidiva anche alla luce della concretezza e reiterazione della condotta, indipendentemente dalla precedente incensuratezza.
Modifica norme cautelari (tra cui l'art. 292 e l'art. 274); la Corte ha applicato i principi derivanti dalla riforma, soprattutto in tema di motivazione e valutazione del pericolo di recidiva.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili quando non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha irrogato la sanzione al ricorrente.
Norma sulle memorie e repliche in udienza; nella vicenda è stata depositata memoria di replica dal difensore del ricorrente.
artt. 81, comma finale (concorso), 110 e 349, comma 2 c.p.
Norme sostanziali indicate nel capo di imputazione originario (reato per cui erano stati inizialmente disposti gli arresti domiciliari), richiamate a titolo di contesto dall'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; le ricostruzioni alternative dei fatti sono generalmente inammissibili.
- La mera ripetuta affermazione dell'assenza di autonoma valutazione del giudice di merito, senza indicare i passaggi specifici dell'ordinanza che la dimostrerebbero, è insufficiente: il gravame deve essere circostanziato.
- Le videoregistrazioni in luoghi pubblici sono considerate "documenti" (art. 234 c.p.p.); l'estrapolazione di fotogrammi non costituisce, di regola, un accertamento tecnico irripetibile, per cui la loro utilizzabilità è ammissibile salvo specifiche violazioni procedurali provate.
- Le questioni che attengono alla valutazione della consistenza e della rilevanza degli elementi indiziari (es.: individuazione della res sequestrata, valutazione dei gravi indizi) rientrano nella sfera del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di diritto evidenti.
- Il pericolo di recidiva può essere valutato anche in presenza di precedente incensuratezza se la condotta concreta e la sua reiterazione indicano una significativa probabilità di reiterazione del reato.
- Chi impugna l'utilizzabilità di prove tecniche (es. dati informatici o video) dovrebbe documentare specificamente le violazioni formali e dimostrare la natura irripetibile dell'accertamento per ottenere l'esclusione del materiale probatorio.
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