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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19769/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati, ritenendo che le censure sul trattamento sanzionatorio fossero generiche e non proponibili nei limiti previsti per l'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con i ricorsi i difensori hanno dedotto violazione di legge, censurando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di sentenza resa all'esito di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dai ricorrenti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato come norma che delimita i casi nei quali è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato oggetto dell'accordo e della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi l'impugnazione è inammissibile.
  • Le doglianze che si limitano a contestare in modo generico l'entità della pena concordata non sono idonee a superare i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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