Cassazione Penale, Sentenza n. 26617/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto relativo alla competenza per il procedimento di esecuzione promosso dal creditore pignoratizio (inizialmente Unicredit, poi Affide) volto a soddisfarsi sul ricavato della vendita di beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 356/1992 o, in subordine, essere ammesso alla procedura concorsuale ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011. Il G.I.P. aveva inizialmente rigettato la richiesta del creditore (ordinanza 07/11/2019) e aveva confermato la decisione in opposizione (03/06/2021), ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al medesimo G.I.P.; successivamente il G.I.P. (17/04/2023) ha annullato la sua precedente decisione e ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza indicando la Corte d'appello di Bari come giudice competente ex art. 665 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha sollevato conflitto con il G.I.P.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha dichiarato competente il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari. Ha ritenuto che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione (che aveva rinviato "al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari") abbia definitivamente attribuito la competenza per il giudizio di rinvio e che, ai sensi dell'art. 627, comma 1, c.p.p., in sede di rinvio non sia ammessa la riapertura della questione di competenza, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi rilevanti ai sensi dell'art. 25 c.p.p. Non risultando fatti nuovi, la successiva autodichiarata incompetenza del G.I.P. non poteva essere rilevata nel giudizio di rinvio e il provvedimento con cui il G.I.P. aveva declinato la competenza è stato ritenuto errato. Gli atti devono essere trasmessi al GIP del Tribunale di Bari.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. n. 356/1992
Norma richiamata per la possibilità del creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita di beni confiscati; la questione sostanziale sull'applicazione è stata oggetto dell'esecuzione, ma non ha inciso sulla determinazione della competenza secondo la Corte.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Rinvio alle norme sulla disciplina dell'ammissione del creditore pignoratizio in procedure concorsuali (codice antimafia); citate come alternativa richiesta dal creditore, senza però determinare una competenza diversa rispetto a quella già attribuita dalla sentenza di rinvio.
Norma richiamata dal G.I.P. per giustificare la sua pronuncia di incompetenza e l'indicazione della Corte d'appello quale giudice competente; la Corte di legittimità ha ritenuto che tale indicazione non possa prevalere sulla designazione operata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte suprema.
Principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento; applicato dalla Corte per escludere che, in sede di rinvio, si possa rimettere in discussione la designazione del giudice di rinvio fatta dalla sentenza rescindente.
Eccezione prevista dall'art. 627: se sopravvengono fatti nuovi che mutano la giurisdizione o fanno competere un giudice superiore, la competenza può essere riesaminata; nella fattispecie la Corte ha constatato l'assenza di tali fatti nuovi.
Cass. Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019
Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che il divieto di ridiscutere la competenza nel giudizio di rinvio si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Cass. Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015
Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015
Ulteriore precedente che conferma la regola secondo cui il giudice di rinvio indicato dalla sentenza rescindente non può essere sindacato nel giudizio di rinvio se non in presenza di fatti nuovi rilevanti.
Cass. Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015
Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015
Principio che la competenza attribuita con la sentenza di annullamento con rinvio non può essere sindacata, neppure d'ufficio, anche se la designazione fosse stata effettuata in violazione della legge.
Cass. Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014
Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014
Sentenza ritenuta non applicabile al caso concreto: in quella fattispecie la questione di competenza era stata già trattata nel provvedimento impugnato e quindi legittimamente rimessa al giudice di rinvio; nel caso in esame la competenza non era stata mai sollevata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio e indica espressamente il giudice di rinvio, tale indicazione vincola il giudice chiamato a decidere nel giudizio di rinvio: la competenza non può essere rimettere in discussione in quella sede.
- Il giudizio di rinvio non ammette la riapertura della questione di competenza salvo la sopravvenienza di fatti nuovi tali da mutare la giurisdizione o far competere un giudice superiore (art. 25 c.p.p.).
- Se il giudice di rinvio dichiara successivamente d'ufficio la propria incompetenza senza che siano sopravvenuti fatti nuovi, tale dichiarazione è incompatibile con l'art. 627 c.p.p. e può essere cassata.
- La rilevazione d'ufficio della competenza in sede di rinvio è possibile solo nei casi in cui la sentenza rescindente abbia già preso in considerazione la questione o siano sopravvenuti fatti nuovi rilevanti.
- In controversie che coinvolgono misure speciali (es. confisca in materia antimafia), l'esame della questione di competenza può richiedere attenzione per verificare l'esistenza di una possibile competenza alternativa (es. giudice della prevenzione); in assenza di ciò, prevalgono le regole sul giudizio di rinvio.
- Per gli attori/creditori: se si vuole contestare la competenza indicata con la sentenza di annullamento con rinvio è necessario documentare fatti nuovi che giustifichino la diversa competenza, altrimenti la contestazione sarà inammissibile.
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