Cassazione Penale, Sentenza n. 41769/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna pronunciata in rito abbreviato per più reati (spaccio, estorsione, furto qualificato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni). Quattro motivi principali: 1) nullità per omessa notifica all'imputato (domiciliato presso il difensore) del decreto di differimento dell'udienza, in violazione degli artt. 601 e 157 c. 8-ter c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova nella riqualificazione del capo D3 (da ricettazione a furto), con errata valutazione della dinamica (destrezza vs distrazione) e mancato approfondimento dell'aggravante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova nel reato di estorsione per assenza dell'elemento della minaccia, sulla base delle dichiarazioni della vittima; 4) omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità (art. 629 c.p.), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, dato il limitato profitto (circa 40 euro).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 157, comma 8-ter, c.p.p.: la regolare notifica del decreto di citazione (contenente l'avviso sulle successive notifiche al difensore) ha reso legittima la successiva notifica del decreto di rinvio effettuata soltanto al difensore, escludendo la nullità invocata. I secondo e terzo motivo sono stati ritenuti essenzialmente una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha confermato la valutazione resa dal giudice di merito circa la destrezza nella sottrazione del cellulare e circa la condotta minacciosa posta in essere per ottenere la somma richiesta. Il quarto motivo è inammissibile perché l'attenuante della lieve entità è stata prospettata per la prima volta in cassazione; la questione doveva essere sollevata in appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen.
"con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 1, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio"
Se il primo atto notificato contiene l'avvertimento previsto, le notifiche successive (salvo eccezioni puntuali) possono essere effettuate solo al difensore di fiducia; l'omessa notifica diretta all'imputato di un atto successivo non determina automaticamente nullità.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro delle notificazioni di atti processuali (citazione in giudizio) e contestata dal ricorrente in relazione alla corretta notifica del decreto di fissazione/ differimento dell'udienza.
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento alle informazioni che devono essere rese all'imputato; nella decisione è richiamata come norma collegata all'avviso contenuto nella prima notifica.
art. 148, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata come modalità possibile di notifica del primo atto; il problema delle notifiche successive va valutato alla luce dell'art. 157 c.8-ter.
Aggravante richiamata dal ricorrente (contestata omissione di approfondimento circa la sua applicabilità in relazione alla dinamica del furto); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato la prova.
Norma delittuosa (estorsione) nella quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento della lieve entità; la Corte ha ricordato che la questione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non prospettata anteriormente.
decreto legislativo 10/10/2020 n.150, art. 10, comma 1, lett. i), n. 4
Ha introdotto il comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p.; la Corte ricorda l'entrata in vigore della norma e la sua operatività per le notifiche rese dopo la data di efficacia.
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
Riferimento giurisprudenziale sul riconoscimento della lieve entità per il reato di estorsione; la Corte di cassazione ha rilevato che l'applicazione della sentenza costituzionale doveva essere proposta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Se il primo atto processuale è stato notificato regolarmente e conteneva l'avviso previsto dall'art. 157 c. 8-ter c.p.p., le notifiche successive possono essere effettuate unicamente al difensore di fiducia e la mancata notificazione diretta all'imputato di un atto successivo non determina automaticamente la nullità.
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono la riconsiderazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito sono normalmente infondati.
- Le questioni non sollevate nei termini e nelle sedi previste (per es. attenuanti o profili di diritto nuovi) sono precluse in cassazione; è necessario sollevare per tempo le questioni rilevanti già in appello.
- Per contestare la qualificazione giuridica di un fatto (es. ricettazione vs furto, o assenza di minaccia in caso di estorsione) occorre dimostrare che il giudice di merito abbia travisato in modo manifesto le risultanze probatorie o violato norme di diritto; mere alternative interpretative dei fatti non bastano.
- Chi intende far valere vizi di notifica o nullità formali deve verificare se il primo atto contenesse gli avvisi richiesti dalle norme recenti (es. art. 157 c. 8-ter) e, in mancanza di tali avvisi, far valere tempestivamente la nullità nel corso del processo.
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