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Sentenza

Sentenza n. 3734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202402780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Campania che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso proposto contro il decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta. Ha dedotto che il preavviso di rigetto non era stato correttamente notificato al lavoratore e che non vi era prova della notificazione del provvedimento finale di rigetto al precedente difensore. Ha sostenuto, in particolare, di avere acquisito conoscenza dell'atto soltanto a seguito dell'accesso agli atti effettuato dall'attuale difensore il 27 marzo 2023. Il TAR aveva invece ritenuto provata la conoscenza del provvedimento già il 4 ottobre 2022, quando il precedente procuratore, munito di procura rilasciata il 18 luglio 2022, aveva esercitato il diritto di accesso mediante visione degli atti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Dagli atti risultava in modo inequivocabile che il precedente legale dell'appellante aveva preso conoscenza del provvedimento di rigetto il 4 ottobre 2022, mediante l'accesso alla documentazione amministrativa. Poiché il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto il 26 maggio 2023, esso era stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. La tardività è stata ritenuta decisiva e assorbente, con conseguente mancato esame delle doglianze relative al merito del rigetto dell'istanza di emersione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso avverso il provvedimento amministrativo deve essere proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell'atto; la conoscenza acquisita dal difensore incaricato, attraverso l'accesso agli atti, è stata ritenuta sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 22 l. 241/1990

    L'accesso documentale esercitato dal precedente procuratore, munito di procura del ricorrente, ha consentito di ritenere provata la conoscenza del provvedimento di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, la conoscenza dell'atto acquisita dal difensore incaricato dal destinatario mediante accesso documentale può essere imputata al destinatario quando il difensore sia munito di procura idonea all'esercizio dell'accesso.
  • La visione degli atti effettuata nell'ambito di un accesso documentale può integrare piena conoscenza del provvedimento lesivo e far decorrere il termine per proporre il ricorso, anche se il destinatario non deduce di avere ricevuto una formale notificazione dell'atto.
  • Quando la tardività del ricorso di primo grado risulta provata, la relativa declaratoria di irricevibilità costituisce una ragione assorbente che preclude l'esame delle censure rivolte contro il merito del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoAccesso documentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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