Cassazione Civile, Ordinanza n. 19221/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, in pendenza di due istanze di fallimento promosse da creditori, depositava domanda di ammissione al concordato preventivo con richiesta di termine ex art. 161, comma 6, l. fall. per integrare proposta e piano. Ottenuto il termine, chiedeva successivamente proroga e rimessione in termini. Il Tribunale rigettava la proroga, dichiarava inammissibile la domanda di concordato e contestualmente dichiarava il fallimento. La Corte d'Appello confermava. In cassazione la società articolava sei motivi: (1) omessa pronuncia e mancata considerazione delle prove sulla rimessione in termini; (2) violazione di norme processuali e dell'art. 153 c.p.c. per il rigetto della rimessione in termini nonostante l'assenza di contestazioni; (3) contestazione dei presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento; (4) violazione della regola di priorità della decisione sul concordato, assumendo che le istanze di fallimento dovessero essere dichiarate improcedibili; (5) mancata valutazione delle prove sulla insussistenza dei presupposti fallimentari; (6) violazione di norme sul deposito telematico dell'istanza di rimessione in termini, assumendo la nullità del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la censura sulla rimessione in termini, perché la Corte territoriale aveva comunque negato la proroga del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. per difetto di giustificati motivi e per mancata dimostrazione del proficuo impiego del termine già concesso; tale valutazione di merito non era stata specificamente attaccata. Ha inoltre giudicato generiche le doglianze sui presupposti del fallimento, osservando che non era necessario che i creditori fossero muniti di titolo esecutivo definitivo. Quanto alla priorità tra concordato e fallimento, ha rilevato che il Tribunale aveva effettivamente deciso prima sull'inammissibilità del concordato e poi sul fallimento, e che la priorità è logica e non cronologica; ha inoltre richiamato il principio per cui la pendenza della domanda di concordato non comporta sospensione o improcedibilità delle istanze di fallimento. Disposta l'inammissibilità, non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato e respinta l'istanza di oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, legge fallimentare
"in presenza di giustificati motivi"
La proroga del termine per depositare proposta e piano di concordato non è dovuta, ma può essere concessa solo se ricorrono giustificati motivi; il giudice di merito valuta discrezionalmente tali presupposti.
Richiamato nel quadro della rimessione in termini, ma la Corte ha escluso che la censura fosse decisiva, poiché la proroga del termine aveva un autonomo presupposto diverso dalla rimessione in termini.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili perché la questione decisiva era comunque stata affrontata e la censura non colpiva la ratio autonoma della decisione.
Richiamato tra le violazioni dedotte, senza che la Corte vi ravvisasse un vizio decisivo.
Le censure sull'omessa valutazione delle prove sono state giudicate generiche e non idonee a superare la motivazione di merito.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ribadito che le contestazioni probatorie erano apodittiche e non specifiche.
Il presupposto dell'insolvenza è stato richiamato come oggetto di una censura generica e quindi inammissibile.
È stato ribadito che, per la legittimazione dei creditori istanti e per la prova dell'insolvenza, non è necessario che essi siano muniti di titolo esecutivo definitivo.
Richiamato nel motivo sulla improcedibilità delle istanze di fallimento, ma la Corte ha escluso che la domanda di concordato determini sospensione o improcedibilità del procedimento prefallimentare.
art. 160, comma 2, legge fallimentare
La priorità della decisione sulla domanda di concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento va intesa in senso logico, non cronologico.
Richiamato nei motivi relativi alla disciplina del concordato, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione finale.
Richiamato in relazione alla pretesa nullità per mancato rilievo del deposito telematico dell'istanza; la Corte ha respinto la censura.
art. 13, comma 2, d.m. 44/2011
Richiamato nel motivo sulla modalità telematica del deposito, senza che ne derivasse nullità del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
L'istanza di oscuramento dei dati sensibili è stata respinta perché la motivazione non conteneva dati personali sensibili da oscurare.
Il motivo sulla improcedibilità delle istanze di fallimento è stato qualificato come manifestamente infondato.
Massime di principio
- La proroga del termine concesso ex art. 161, comma 6, l. fall. per la presentazione della proposta e del piano di concordato non è un atto dovuto, ma richiede la dimostrazione di giustificati motivi; il giudice di merito compie una valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La rimessione in termini e la proroga del termine per il deposito della proposta/piano hanno presupposti diversi: la censura sulla prima non vale a superare la autonoma ratio del rigetto della seconda, se il diniego si fonda anche sull'assenza di giustificati motivi e sulla mancata dimostrazione dell'uso proficuo del termine.
- Le contestazioni sui presupposti della dichiarazione di fallimento devono essere specifiche e non apodittiche; la mera negazione generica dell'insolvenza o delle dimensioni dell'impresa non è idonea a superare la motivazione di merito.
- Ai fini della legittimazione dei creditori a chiedere il fallimento e della prova dello stato di insolvenza non è necessario che essi siano muniti di titolo esecutivo definitivo.
- La pendenza di una domanda di concordato preventivo non comporta l'improcedibilità o la sospensione automatica delle istanze di fallimento; la priorità della decisione sul concordato è logica e non necessariamente cronologica, sicché i provvedimenti possono essere adottati contestualmente purché il fallimento segua alla declaratoria di inammissibilità del concordato.
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