Cassazione Civile, Ordinanza n. 17683/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dall'agente della riscossione allo stato passivo di un fallimento, in relazione al mancato riconoscimento di un credito di euro 841.256,69 per IVA 2017 portato da cartella di pagamento. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo non assolto l'onere della prova, poiché aveva dubitato che il credito richiesto fosse univocamente riconducibile alla cartella richiamata, valorizzando una asserita discrepanza tra l'importo domandato e quello risultante dall'estratto di ruolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il credito domandato era solo la minore somma differenziale rispetto a quanto già ammesso sulla base dell'azione dell'ente impositore e che tale differenza risultava dall'estratto di ruolo già prodotto; (2) in subordine, nullità del decreto per violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e dell'art. 99 l. fall., per mancata attivazione del contraddittorio sulla questione decisiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo. Ha osservato che, una volta accertato che l'insinuazione era basata su un'iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento, era incongruo fondare il rigetto sull'estratto di ruolo come se fosse l'unico titolo rilevante, poiché la cartella è di per sé lo strumento di notifica del ruolo e consente l'identificazione del credito nella sua fonte. La Corte ha inoltre chiarito che l'eventuale differenza tra l'importo risultante dall'estratto e quello chiesto in ammissione non impedisce al creditore di domandare l'accertamento di una somma inferiore a quella documentata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'onere della prova non può essere ritenuto non assolto per il solo fatto che l'importo domandato sia inferiore a quello risultante dall'estratto di ruolo, se il credito è comunque riconducibile alla cartella di pagamento notificata.
Il motivo relativo al contraddittorio è stato assorbito, senza una decisione nel merito sulla sua fondatezza.
Richiamato solo insieme alla censura sulla nullità per mancato contraddittorio; motivo assorbito.
art. 99 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel procedimento di insinuazione al passivo, il credito dell'agente della riscossione può essere provato mediante la produzione dell'estratto di ruolo e, quando il ruolo sia stato notificato con cartella di pagamento, anche mediante il riferimento alla cartella stessa, che identifica il credito nella sua fonte.
- La circostanza che il creditore chieda l'ammissione per un importo inferiore rispetto a quello risultante dalla documentazione prodotta non esclude, di per sé, la riferibilità del credito al medesimo titolo né integra automaticamente una carenza probatoria.
- Ai fini dell'ammissione al passivo, il giudice non può rigettare la domanda sulla base di una pretesa discordanza aritmetica tra importo richiesto e importo documentato se il titolo e la fonte del credito risultano comunque identificabili.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risolve la controversia, resta assorbita l'ulteriore censura processuale eventualmente proposta.
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