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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11764/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Serio contestava: a) violazione e erronea applicazione dell'art. 512-bis per non avere la Corte d'appello adeguatamente accertato la "provenienza" delle risorse impiegate per la costituzione della ditta "Frutti di Mare Cardillo" e l'effettiva partecipazione economica dell'interponente; b) insufficiente valutazione degli elementi a discarico (consulenza tecnico-contabile) e violazione del principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio; c) errata qualificazione come "amministratore di fatto"; d) vizi relativi all'applicazione della recidiva specifica, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Bosco contestava: a) mancata verifica della provenienza delle provviste (sostenendo che l'investimento iniziale era di circa €3.000,00 compatibile con le sue disponibilità) e mancata dimostrazione del dolo specifico di finalità elusiva in capo a lei; b) insufficiente considerazione delle sue attività gestionali (videoriprese, versamenti bancari, rapporti con fornitori) che escluderebbero la fittizia intestazione; c) vizio di motivazione nel rigetto delle attenuanti generiche, nella determinazione della pena e nel diniego della sospensione condizionale e della non menzione nel casellario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Serio Nunzio, confermando la condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori (pena di 3 anni e 6 mesi) e condannandolo alle spese. La sentenza impugnata è stata invece annullata senza rinvio nei confronti di Bosco Maria Chiara per estinzione del reato per prescrizione: il fatto, commesso il 17/03/2017, aveva termine di prescrizione al 17/09/2024; aggiungendo i periodi di sospensione (374 giorni in primo grado e 74 giorni in secondo grado, complessivi 448 giorni), la prescrizione è maturata il 09/12/2025, con conseguente estinzione del reato rispetto a Bosco. Quanto al merito della colpevolezza di Serio, la Cassazione ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione dei giudici di merito (intercettazioni che lo indicavano come "dominus", uso della prima persona nelle conversazioni, consapevolezza dei clienti, subordinazione di Bosco, disponibilità dei locali, rapporti con esponenti mafiosi) e conforme ai principi giurisprudenziali sull'art. 512-bis: la prova può fondarsi su indizi idonei a dimostrare la riconducibilità delle risorse all'interponente e il dolo specifico di elusione, anche quando il soggetto non sia ancora formalmente sottoposto a misure di prevenzione ma possa presumere l'avvio del relativo procedimento.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Cassazione ribadisce che è necessaria la prova, anche indiziaria, della riconducibilità delle risorse economiche impiegate per l'acquisizione del bene all'interessato che intenda eludere misure di prevenzione, e del dolo specifico di finalità elusiva; tuttavia il reato può essere integrato anche prima dell'avvio di misure di prevenzione se l'interessato poteva fondatamente presumere il loro avvio.

  • art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    Principio e calcolo dei termini di prescrizione: la Corte ha calcolato la prescrizione del reato commesso il 17/03/2017, tenendo conto del termine massimo e dei periodi di sospensione del corso della prescrizione derivanti dai gradi di giudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione: riferiti a vizio di motivazione, errata applicazione di norme e contraddittorietà nella valutazione delle prove; la Corte valuta la congruità e l'ammissibilità delle censure sollevate.

  • art. 546 cod. proc. pen., lett. e)

    Regole sull'appello e sulla motivazione: contestata la valutazione delle prove a discarico; la Cassazione verifica se i giudici di merito hanno dato ragionevole motivazione.

  • art. 530 e art. 533 cod. proc. pen.

    Principio di certezza richiesto per la condanna (oltre ogni ragionevole dubbio) e norme sulla motivazione della sentenza; la Cassazione verifica la conformità della motivazione a tali principi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: discusse in relazione alla posizione (giovane età, incensuratezza) e alla loro valutazione discrezionale da parte del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la valutazione rimane discrezionale e che la motivazione è sufficiente se indica i criteri applicati; maggior dettaglio necessario solo in casi di pena significativamente più alta della media.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Condanna alle spese per il ricorrente soccombente: applicata nei confronti di Serio per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per il delitto di trasferimento fraudolento (art. 512-bis) non basta la semplice disponibilità apparente del bene: occorre dimostrare, anche indiziariamente, che le risorse destinate all'acquisizione siano riconducibili all'interponente e che vi sia il dolo specifico di eludere misure di prevenzione; tale prova può risultare da un complesso di elementi indiretti (intercettazioni, comportamenti, rapporti con terzi).
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) deve essere riferita a ciascun concorrente nel reato: la responsabilità non può limitarsi a mere presunzioni tratte dal vincolo parentale, ma deve emergere da elementi concreti che dimostrino la condivisione della finalità elusiva.
  • La qualificazione come "amministratore di fatto" dipende da comportamenti concreti e ripetuti che evidenzino il controllo e la gestione effettiva dell'attività; contributi di opera o rapporti di parentela senza ulteriori indici potrebbero non essere sufficienti.
  • Il giudice di merito può fondare la condanna su una pluralità di indizi significativi e sulle intercettazioni; la Cassazione valuta la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce il suo apprezzamento a quello dei giudici di merito se la motivazione è coerente con la giurisprudenza.
  • La recidiva (soprattutto specifica) richiede motivazione concreta da parte del giudice: è lecito applicarla se la nuova condotta costituisce una significativa prosecuzione del processo delinquenziale precedente e indica persistenza della capacità a delinquere.
  • Il calcolo della prescrizione deve includere i periodi di sospensione derivanti dai procedimenti di primo e secondo grado; l'estinzione per prescrizione è autonoma rispetto all'accertamento del merito e comporta annullamento senza rinvio.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti o dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) restano in larga parte discrezionali del giudice di merito, purché adeguatamente motivate con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di cassazione non sono ammesse censure nuove non sollevate nei precedenti gradi di giudizio; i motivi devono essere specifici, non generici, e in linea con i limiti dell'impugnazione consentita.

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