Cassazione Civile, Ordinanza n. 28061/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di intimazione relativo a IRPEF per l’anno d’imposta 2000. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR Campania aveva invece accolto l’impugnazione ritenendo prescritto il credito erariale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’erroneità della decisione di merito per avere applicato la prescrizione quinquennale, sostenendo che, trattandosi di credito erariale per tributi (IRPEF), il termine applicabile fosse quello ordinario decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in mancanza di una specifica previsione di legge, il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel termine quinquennale, poiché tali crediti non hanno natura di prestazioni periodiche. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata.
È il termine ordinario di prescrizione applicato alla riscossione dei tributi erariali in assenza di una diversa previsione normativa.
Il termine quinquennale non si applica ai crediti erariali per IRPEF, non essendo prestazioni periodiche.
Massime di principio
- In assenza di una espressa disposizione di legge che preveda un termine diverso, il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale.
- I crediti per imposte erariali non hanno natura di prestazioni periodiche; pertanto non si applica la prescrizione breve quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
- Quando il giudice di merito applica un termine di prescrizione incompatibile con la natura del credito tributario, la decisione è cassabile e la causa va rinviata al giudice di merito per il riesame e per la regolazione delle spese.
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