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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30348/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare iniziato l'8 gennaio 2013 (successivamente modificata in arresti domiciliari e poi in obbligo di dimora). La misura era stata adottata in relazione a plurime imputazioni (tra cui reati contro la pubblica amministrazione e frodi/false comunicazioni) di cui alcune sono poi state dichiarate estinte per prescrizione e altre hanno dato luogo ad assoluzioni nel merito. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello che aveva ritenuto che i capi estinti per prescrizione fossero, comunque, autonomamente idonei a legittimare l'applicazione della custodia cautelare e che l'istante non avesse rinunciato alla prescrizione (opzione che avrebbe potuto favorire l'ottenimento di una pronuncia di assoluzione nel merito e quindi la precondizione per il ristoro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ritenuto che il proscioglimento per prescrizione di alcune imputazioni, non essendo stato disconosciuto con rinuncia alla prescrizione, non consentisse il riconoscimento del diritto all'indennizzo quando le imputazioni prescritte erano autonome e sufficienti a legittimare la misura cautelare; inoltre la custodia (78 giorni) non soverchiava la pena astrattamente applicabile per i reati rimasti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la precondizione per l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che, se l'imputato non rinuncia alla prescrizione, il proscioglimento per prescrizione può escludere l'ingiustizia della detenzione quando le imputazioni estinte erano idonee a giustificarla.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; la Corte rileva che anche il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito (seppur limitata) che può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 157 cod. pen. (comma 7)

    Prevede la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte osserva che l'imputato avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione per ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito e rendere così ammissibile la richiesta di riparazione.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale possibile formula di non doversi procedere; usata nel racconto delle pronunce di merito che hanno portato al proscioglimento per prescrizione di alcuni capi.

  • art. 479 c.p. (falso)

    Delitto tra i titoli considerati dal GIP per l'adozione della misura; la Corte ritiene che, in astratto, la rilevanza di tale reato ai fini cautelari sia idonea, a seconda del massimale edittale, a legittimare la misura.

  • art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture)

    Reato distinto dalla truffa e autonomamente idoneo a costituire titolo cautelare; la Corte puntualizza che la frode nelle pubbliche forniture non richiede artifici o raggiri come la truffa e può concorrere con quest'ultima.

  • artt. 319, 319-bis, 321, 323, 640-bis c.p. (reati contro la pubblica amministrazione e truffa)

    Riferimento ai reati originariamente contestati: la Corte prende in considerazione i relativi limiti edittali e la loro idoneità a giustificare la custodia cautelare applicata.

  • Intervento Corte Cost. n. 219 del 2008

    Richiamato per chiarire che il diritto all'indennizzo non è automaticamente subordinato all'assoluzione nel merito quando la custodia non abbia soverchiato la pena che in astratto poteva infliggersi; tuttavia resta applicabile la regola secondo cui il proscioglimento per prescrizione può escludere il diritto all'indennizzo se le imputazioni prescritte legittimavano la cautela.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è stata adottata sulla base di più imputazioni, il proscioglimento per prescrizione di alcune di esse impedisce il riconoscimento automatico dell'indennizzo quando le imputazioni estinte per prescrizione erano autonomamente idonee a giustificare la custodia.
  • L'imputato può rinunciare alla prescrizione (art. 157 c.p.) per ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito; tale rinuncia è la strada per conservare la possibilità di chiedere la riparazione in presenza di reati prescritti.
  • Il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una verifica di merito che può escludere l'ingiustizia della detenzione; non sempre la prescrizione equivale a riconoscimento dell'ingiustizia cautelare.
  • Per ottenere l'indennizzo è necessario che la custodia cautelare abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto essere inflitta per i reati ancora sussistenti; se la detenzione è inferiore al massimo edittale pertinente, il diritto all'indennizzo è difficilmente configurabile.
  • Esiste l'eccezione dell'"ingiustizia formale": situazioni particolari in cui, nonostante proscioglimenti o prescrizioni, può emergere ingiustizia della detenzione; tuttavia questa eccezione richiede specifica dimostrazione.

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