Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomina)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcune partecipanti al condominio per ottenere l'accertamento del loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore in un edificio condominiale sottoposto anche a vincolo storico-artistico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l'intervento conforme all'art. 1102 c.c., non lesivo del decoro architettonico, non impeditivo dell'uso delle parti comuni da parte degli altri condomini e non contrario alla destinazione del bene comune. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla condomina odierna ricorrente per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che i motivi non censurassero specificamente la ratio della decisione di primo grado sull'applicabilità dell'art. 1102 c.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che mancasse interesse ad agire per una mera azione di accertamento, essendo sufficiente l'applicazione dell'art. 1102 c.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 342 c.p.c. e degli artt. 1102, 1120 e 1121 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che l'appello fosse in realtà specifico e avesse contestato correttamente la qualificazione dell'opera, la necessità di autorizzazione assembleare, i limiti di legittimità dell'intervento e la ripartizione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello della ricorrente contenesse effettivamente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado, con sufficiente parte argomentativa a confutare le ragioni del Tribunale. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito l'appello della ricorrente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
L'installazione di un ascensore su area comune può essere ricondotta all'uso della cosa comune consentito al singolo condomino, purché siano rispettati i limiti di non alterazione della destinazione e di non impedimento del pari uso agli altri partecipanti.
Richiamato per distinguere l'intervento come innovazione condominiale, rispetto alla modificazione consentita ex art. 1102 c.c., e per valutarne i limiti.
Richiamato in relazione alla partecipazione alle spese e al regime dell'innovazione voluttuaria o gravosa.
Nel testo vigente, l'appello è inammissibile solo se non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le relative ragioni di dissenso, non essendo richieste formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, nonché per le censure motivazionali nei limiti consentiti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire in una domanda di mero accertamento.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nelle censure sul contenuto e sull'esame dell'appello.
Richiamato come parametro della lamentata errata valutazione del materiale probatorio.
Richiamato come parametro del vizio relativo alla valutazione delle prove.
Richiamato in relazione alla denunciata carenza o apparenza di motivazione.
La controversia sulle parti comuni dell'edificio implica la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio nel giudizio di merito.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Secondo Cass. S.U. n. 27199/2017, l'appello è specifico quando individua chiaramente questioni, punti contestati e ragioni di critica alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello introdotto dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità può essere dichiarata solo se il gravame non consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione impugnata e le ragioni della contestazione; non sono richieste formule particolari né la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
- L'appello è specifico quando, oltre alla volontà di riforma, contiene argomentazioni idonee a confutare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, anche se le censure sono esposte in forma non schematica.
- Nelle controversie condominiali relative all'uso delle parti comuni, l'installazione di un ascensore può essere scrutinata alla luce dell'art. 1102 c.c. e, se il gravame contesta la qualificazione giuridica dell'intervento, il giudice d'appello deve esaminare nel merito le doglianze prima di dichiararne l'inammissibilità.
- Quando il giudice di legittimità ritiene erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini l'impugnazione e regoli anche le spese.
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