Cassazione Civile, Ordinanza n. 23228/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di protezione umanitaria. Con il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero si è limitato a costituirsi. Il motivo ritenuto decisivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato il positivo inserimento sociale del richiedente in Italia e, soprattutto, non avesse effettuato la necessaria comparazione con la situazione che egli avrebbe incontrato nel Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla protezione umanitaria, affermando che la decisione impugnata non era conforme al principio secondo cui il riconoscimento del permesso per motivi umanitari richiede una valutazione comparativa tra la condizione soggettiva e oggettiva del richiedente in Italia e quella nel Paese d'origine, per verificare se il rimpatrio comporti la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
art. 5 c. 6 T.u. n. 286 del 1998
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari va riconosciuto solo all'esito di una effettiva valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la situazione nel Paese di origine, per accertare se il rimpatrio comporti la lesione del nucleo essenziale dei diritti umani.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge dedotta nel motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per difetto dei requisiti motivazionali richiesti dalla legge.
Richiamato quale norma che impone i requisiti essenziali della sentenza, la cui carenza può determinarne la nullità.
art. 118 disp. att. ne c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
Massime di principio
- In materia di protezione umanitaria, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa effettiva tra il grado di integrazione sociale del richiedente in Italia e la situazione personale e oggettiva che lo attenderebbe nel Paese di origine.
- Il diniego della protezione umanitaria non può essere fondato in modo meramente assertivo o unilaterale sul solo rilievo dell'integrazione o della non integrazione, ma deve spiegare perché il rimpatrio non comporti la compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani.
- L'omessa comparazione tra la condizione del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine integra vizio di violazione di legge e può determinare la cassazione della decisione con rinvio.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e risulta decisivo, i motivi ulteriori restano assorbiti.
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