Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08670/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione di legge (artt. 81, comma 2, 132 e 133 c.p., art. 627 c.p.p.) e per apparente o contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. In particolare contestava la misura degli aumenti applicati per il reato associativo (capo A) e per i delitti indicati nei capi C), D) ed E), nonché la discrepanza tra la pena indicata in motivazione e quella riportata nel dispositivo, sostenendo l'erroneità dei calcoli e la mancata motivazione adeguata sulle quantificazioni degli incrementi sanzionatori.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello (pena riportata in dispositivo più sfavorevole rispetto alla motivazione) e ha disposto che la Corte d'appello di Napoli provveda alla correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., dando prevalenza alla pena esposta in motivazione (anni 4, mesi 1, giorni 20 di reclusione) rispetto a quella indicata in dispositivo (anni 4, mesi 2, giorni 10). Sulla questione di merito relativa alla motivazione degli aumenti di pena per continuazione, la Corte ha ritenuto la motivazione logica e non contraddittoria: gli incrementi erano di modestissima entità (es. 2 mesi e 300 euro per il reato associativo; 1 mese e 20 giorni e 300 euro per ciascuno dei reati C), D), E)), proporzionati alle cornici edittali e adeguatamente giustificati, per cui non sussisteva vizio di motivazione o violazione di legge. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Riferimento al cumulo giuridico e alla corretta applicazione degli aumenti di pena per continuazione: la Corte ha verificato che i limiti previsti dall'art. 81 erano rispettati e che non si era realizzato un cumulo materiale surrettizio.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferimento alla determinazione della pena nel potere discrezionale del giudice: la Corte ha richiamato che il giudice deve motivare, ma che per aumenti di esigua entità non è richiesto un livello motivazionale particolarmente dettagliato.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione adottata rientrasse nei limiti del corretto apprezzamento discrezionale ex art. 133.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come base di censura; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e quindi inammissibile.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello, dando prevalenza alla pena indicata in motivazione quando il dispositivo presenti un evidente errore di calcolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o infondata.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U, n. 47127/2021, Pizzone

    Principio secondo cui il grado di dettaglio motivazionale richiesto per gli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; per aumenti esigui non è necessaria motivazione analitica sulle singole quote.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi richiamati)

    Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022; Sez. 5, n. 34379 dell'11/07/2025

    Richiamate a sostegno dei principi: prevalenza della motivazione per correggere errori materiali nel dispositivo e principio che per incrementi sanzionatori di modesta entità non è richiesta motivazione dettagliata.

Massime di principio

  • Se nel dispositivo della sentenza vi è una discrepanza oggettiva con la motivazione (es. errore materiale di calcolo), la Corte può correggere l'errore dando prevalenza alla pena indicata in motivazione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • In tema di aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), il giudice di merito deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti normativi; tuttavia, per aumenti di esigua entità non è richiesto un livello motivazionale particolarmente analitico.
  • Un motivo di impugnazione che contesti variazioni di modesta entità nella quantificazione degli aumenti per continuazione rischia di essere dichiarato manifestamente infondato se la motivazione della Corte di merito risulta logica e coerente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Alcune divergenze apparenti fra dispositivo e motivazione possono essere risolte mediante valutazione degli elementi motivazionali; è opportuno segnalare tempestivamente (con rimedio procedurale opportuno) errori materiali per ottenere la correzione formale senza introdurre nuovi profili di censura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.