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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24083/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario di impugnazione di cartella di pagamento proposto da una contribuente con il patrocinio di un avvocato, nel quale la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e liquidato le spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Decorso il termine lungo e dopo diffida al pagamento, il difensore ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo di condanna alle spese. Nel corso del giudizio di ottemperanza la società intimata ha pagato quanto dovuto prima dell’udienza, sicché il giudice di merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma senza statuire sulle spese della fase. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che, pur a fronte della cessazione della materia del contendere, la sentenza non avesse regolato le spese di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, potendo eventualmente disporne la compensazione solo con espressa motivazione e indicando gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, la decisione impugnata, pur dichiarando l’accoglimento del ricorso e dando atto del pagamento intervenuto, non conteneva alcuna statuizione sulle spese né alcuna motivazione idonea a giustificarne la compensazione. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente e motivatamente sulle spese di lite alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio dedotto riguarda la violazione processuale per omessa regolazione delle spese e violazione dell’obbligo di pronuncia

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile"

    nel processo tributario le spese seguono la soccombenza, mentre la compensazione richiede motivazione espressa e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su quanto richiesto, inclusa la regolazione delle spese ove dovuta

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti e con la motivazione richiesti dalla norma

  • art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cessazione della materia del contendere nel processo tributario può comportare la liquidazione o compensazione delle spese secondo una valutazione complessiva della lite

  • art. 88 c.p.c.

    il comportamento processuale conforme a lealtà può incidere sulla valutazione delle spese

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la compensazione solo nei limiti previsti e con motivazione sulle ragioni eccezionali

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio.
  • La compensazione totale o parziale delle spese, nel regime dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, richiede una motivazione espressa che individui gravi ed eccezionali ragioni.
  • L’omessa pronuncia sulle spese in presenza di cessazione della materia del contendere integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento successivo all’instaurazione del ricorso non consente di omettere la regolazione delle spese, dovendo il giudice comunque valutare la soccombenza virtuale e l’eventuale compensazione motivata.
  • La discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese non è insindacabile quando manchi del tutto la motivazione o quando le ragioni addotte siano illogiche o erronee.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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